Conciliazione preventiva prima del licenziamento
La Legge Fornero ha imposto ad alcuni datori di lavoro la via della conciliazione preventiva prima del licenziamento. L’articolo 7 della legge 604/1966 è stato quindi modificato con l’inserimento di questo strumento nel caso in cui l’azienda abbia più di 15 dipendenti nella singola unità produttiva o nell’ambito comunale o più di 60 nell’ambito nazionale. Il tentativo di accordo tra le parti rappresenta in queste circostanze un presupposto di procedibilità per non incorrere nella pronuncia di illegittimità dell’intimazione del licenziamento.
L’iter della conciliazione preventiva prevede che il datore di lavoro invii invia alla DTL una comunicazione in cui dichiara l’intenzione di procedere al licenziamento, specificando le ragioni e eventuali misure di assistenza per la ricollocazione del lavoratore. La DTL avrà 7 giorni di tempo per convocare le parti: alla scadenza del termine senza che nulla sia pervenuto, il datore di lavoro può procedere con il licenziamento. L’incontro delle parti si svolge dinanzi alla Commissione di Conciliazione: la procedura deve giungere a termine entro 20 giorni a meno che le parti, di comune accordo, non ritengano opportuno proseguire nel confronto per cercare una soluzione. L’esito della conciliazione chiaramente può essere positivo (per cui si procede con la risoluzione consensuale del rapporto e il riconoscimento al lavoratore della nuova indennità di disoccupazione Aspi)oppure negativo (nel qual caso viene redatto un verbale e il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore).