Da gennaio 2024 sarà obbligatoria la fatturazione elettronica per forfettari. Come canta il gruppo musicale Diaframma: “Gennaio, gennaio, gennaio, Nessun senso di colpa, non è importante per me. Tu non stare in pensiero, è solo un finto cuore”.
Gennaio è il mese della resa dei conti e della ripartenza per tutti quanti. Dopo aver fatto il punto della situazione su quanto accaduto nei dodici mesi precedenti, è possibile rimettersi in gioco, con la speranza di riuscire a dare una svolta alla propria esistenza e raggiungere finalmente i propri obiettivi.
Guida alla fatturazione elettronica per Forfettari: obbligatoria da gennaio 2024
Non tutto, però, dipende dalla nostra volontà. Lo sanno bene tutti coloro che hanno già aperto o desiderano aprire una partita Iva. In quest’ultimo caso, infatti, si deve fare necessariamente i conti con quanto richiesto dalla normativa vigente. A tal proposito, sulla fatturazione elettronica per i forfettari, come riportato anche su Fisco Oggi, la rivista online dell’Agenzia delle Entrate, per i contribuenti in regime forfettario ci sono diversi obblighi. Pertanto si ricorda che:
“L’obbligo di emettere fattura elettronica decorrerà dal 1° gennaio 2024. L’obbligo di fatturazione elettronica è già scattato dal 1° luglio 2022 per tutti i soggetti, precedentemente esclusi, che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi (ragguagliati ad anno) superiori a 25.000. Per tutti gli altri soggetti forfettari, invece, l’obbligo decorrerà dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dai ricavi o compensi conseguiti nel 2022 (articolo 18, comma 3, del decreto legge n. 36/2022 e circolare dell’Agenzia delle entrate n. 26/2022)”.
A partire da gennaio 2024, quindi, tutti i forfettari dovranno emettere fattura elettronica a prescindere dai ricavi registrati.
Fatture elettroniche: come funziona
L’obbligo di emettere fattura elettronica riguarda le operazioni di cessazione di beni o servizi sia tra due soggetti Iva sia tra un operatore Iva e un consumatore finale. A differenza delle fatture cartacee, quelle elettroniche devono essere redatte attraverso l’utilizzo di computer, tablet oppure smartphone.
Quest’ultimo effettua tutta una serie di controlli, come ad esempio verificare che siano almeno presenti le informazioni minime obbligatorie previste dalla legge. Tra queste si annoverano gli estremi identificativi sia del fornitore che del cliente, la data, il numero della fattura, la descrizione dell’operazione, quantità e qualità del bene o del servizio oggetto di scambio, base imponibile, aliquota e Iva.
Il sistema controlla che i i dati delle partite Iva, sia del fornitore che del cliente, siano presenti nell’Anagrafe Tributaria. Ma non solo, viene controllato che sia indicato l’indirizzo telematico a cui recapitare il documento, ovvero che risulti perlomeno compilato il campo “Codice Destinatario”. Vene verificata, inoltre, la coerenza tra i valore dell’imponibile, dell’aliquota e dell’Iva indicati. Nel caso in cui i controlli diano esito positivo, il Sistema di Interscambio invia la fattura elettronica all’indirizzo appositamente dedicato. In caso di responso negativo, come spiegato sul sito dell’Agenzia delle Entrate:
“il SdI scarta la fattura elettronica e invia al soggetto che ha trasmesso il file una ricevuta di scarto all’interno della quale sarà anche indicato il codice e una sintetica descrizione del motivo dello scarto”.