Lavoro di pubblica utilità
La legge prevede nel caso di arresto e ammenda, queste possono essere sostituite con il lavoro di pubblica utilità, sempre che non vi sia opposizione dell’imputato. Il trasgressore viene chiamato a svolgere un’attività non retribuita a favore della collettività, in particolare da svolgere nel campo della sicurezza e educazione stradale presso Regioni, province, Stato, comuni o enti, assistenza sociale e volontariato o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. La durata del lavoro di pubblica utilità è la seguente:
- un giorno di arresto equivale a un giorno di lavoro;
- 250 di ammenda equivalgono a un giorno di lavoro.
Se il lavoro è svolto correttamente, il giudice fissa un’apposita udienza in cui:
- dichiara estinto il reato;
- riduce della metà la durata della sospensione della patente;
- revoca la confisca del veicolo sequestrato.
Se vengono violati gli obblighi connessi al lavoro di pubblica utilità, il giudice, dopo aver adeguatamente valutato i motivi, l’entità e le circostanze della violazione:
- revoca il lavoro di pubblica utilità ripristinando la pena originariamente comminata;
- ripristina la sospensione della patente e la confisca.
Chi guida in stato di ebbrezza non può essere ammesso al lavoro di pubblica utilità se:
- sotto l’effetto dell’alcool ha provocato un incidente stradale;
- è già stato precedentemente ammesso al suddetto beneficio.
Fonte: Codice della strada art.
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