Il 22 maggio 2024 segna un’altra data cruciale per il settore delle detrazioni fiscali sui lavori edilizi in Italia. La Camera dei Deputati ha infatti approvato la legge di conversione del Decreto Legge n. 39/2024, noto anche come decreto Salva Conti o decreto Superbonus, già passato al vaglio del Senato.
Questa nuova normativa introduce nuovi significativi cambiamenti nelle modalità di fruizione di alcuni bonus edilizi, dilatando il periodo di detrazione fino a 10 anni, rispetto alle precedenti 4 o 5 quote annuali. Confermate anche altre misure.
Tra i principali bonus edilizi coinvolti nel cambiamento troviamo il superbonus, il bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche al 75% e il sismabonus.
Le tre detrazioni che passano a 10 anni
Il superbonus, originariamente concepito per essere ripartito in cinque quote annuali di pari importo (o in quattro per le spese sostenute dal 2022), ora, in base a quanto stabilito dal decreto Salva Conti, dovrà essere distribuito su un periodo di dieci anni per le spese sostenute a partire dal 2024. Questa misura, già sperimentata facoltativamente per le spese del 2022 grazie al DL n. 11/2023, diventa ora obbligatoria.
Dunque, combinando vecchie e nuove misure, per chi ha sostenuto spese ammesse al superbonus:
- per quelle pagate nel 2020 e 2021, il beneficio fiscale è spalmato in 5 quote annuali di pari importo;
- per le spese pagate nel 2022, detrazione spalmabile in 4 anni, con facoltà di opzione superbonus in 10 anni;
- se trattasi di spese pagate nel 2023, lo sgravio fiscale è in 4 quote annuali di pari importo;
- per spese sostenute dal 2024 il superbonus passa obbligatoriamente a 10 quote annuali di pari importo.
Analogamente, anche il bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche, che prevedeva una detrazione in cinque quote annuali, e il sismabonus (anch’esso detrazione a 5 anni) seguiranno questa nuova regola decennale per le spese sostenute dal 2024 in poi.
Rate residue bonus edilizi: confermato il nuovo divieto di cessione
Nonostante l’allungamento dei tempi di detrazione, l’utilizzo del credito in compensazione derivante dalla cessione del credito o dallo sconto in fattura non subirà variazioni.
Un’altra novità rilevanti che trova conferma riguarda la cessione delle quote di detrazione non ancora utilizzate in dichiarazione dei redditi. Questa opzione non sarà più disponibile per tutti i bonus edilizi che prevedono la cessione del credito. La misura ha un effetto retroattivo e si applica anche alle detrazioni già in corso, rappresentando un cambiamento significativo per chi aveva pianificato di avvalersi di questa possibilità.
Confermato anche che se trattasi di cessionario qualificato (ossia banche, imprese assicurazioni, intermediari finanziari), per le quote utilizzabili dal 2025, la compensazione potrà farsi in 6 quote annuali di pari importo con riferimento alle comunicazioni di cessione o sconto fatte all’Agenzia Entrate a decorrere dal 1° maggio 2022.
Bonus edilizi a 10 anni: più tempo per recuperare la spesa
Queste modifiche normativa comportano diverse implicazioni per i contribuenti. La dilatazione del periodo di detrazione a dieci anni, se da un lato può sembrare un allungamento dei tempi di recupero del credito fiscale, dall’altro può rendere più sostenibile il carico fiscale annuale, riducendo l’importo della singola rata di detrazione.
La retroattività della misura che vieta la cessione delle quote residue potrebbe generare qualche difficoltà per chi aveva già pianificato le proprie operazioni finanziarie contando su questa opzione. Per questo motivo, è fondamentale per i contribuenti aggiornarsi e consultare esperti fiscali per adeguare le proprie strategie di gestione delle detrazioni.
Riassumendo…
- approvata in via definitiva la legge di conversione del DL n. 39/2024
- tra le novità confermate l’estensione delle detrazioni fiscali a 10 anni per alcuni bonus edilizi
- coinvolti superbonus, bonus barriere architettoniche e sismabonus per spese dal 2024.
- l’utilizzo in compensazione del credito rimane invariato per cessionari
- viene vietata la cessione delle quote residue non utilizzate in dichiarazione dei redditi.