L’alternatività tra documento di trasporto e fattura immediata (elettronica o analogica, laddove normativamente ammessa) non derivare dall’emergenza epidemiologica in corso, essendo già prevista nel nostro ordinamento. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 8/E di qualche giorno fa in risposta ad apposito quesito al riguardo. In particolare è stato chiesto all’Amministrazione finanziaria se alla luce dell’emergenza Coronavirus, visti anche i provvedimenti emanati nelle scorse settimane (tra cui, in ultimo, il decreto-legge n. 18 del 2020) sia possibile ritenere che, in presenza di fattura elettronica, non sussista obbligo di emettere documenti di trasporto.
L’Agenzia delle Entrate, ricostruisce, dunque la normativa di riferimento e giunge così alla menzionata soluzione. In primis è richiamata la previsione legislativa contenuta all’art. 1 del D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472, da cui si evince il principio secondo cui
i DDT sono considerati i documenti principali, seppure non unici (si veda l’articolo 21, comma 4, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972)
su cui poggia l’emissione delle fatture c.d. “differite”, ossia quelle emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni in esse dettagliate. Inoltre, i DDT, non devono necessariamente viaggiare insieme ai beni in essi individuati, potendo, secondo le esigenze aziendali, essere inviati nel giorno in cui è iniziato il trasporto dei beni oltre che tramite servizio postale, anche a mezzo corriere oppure tramite gli strumenti elettronici richiamati nel paragrafo 2.1 della circolare n. 225/E/1996, ossia tramite sistemi informativi che consentono la materializzazione di dati identici presso l’emittente e il destinatario. E’, quindi, ammessa l’emissione del documento di trasporto sotto forma di documento informatico (
Circolare n. 36/E del 2006).
Fattura immediata e fattura differita
Anche se c’è stato l’avvento della fatturazione elettronica è rimasta ferma la possibilità di emettere fattura “immediata” o “differita”. La possibilità di quella differita continua, infatti, ad essere prevista dal comma 6 lett.
a) art. 21 DPR n. 633 del 1972 ai sensi del quale per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il
giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime. La fattura immediata è quella che, invece, è emessa contestualmente alla cessione del bene o prestazione del servizio. A tal proposito, tuttavia, sulla base della normativa vigente (comma 4 art. 21 DPR n. 633 del 1972) è considerata “immediata” la fattura emessa
entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6 del DPR n. 633 del 1972. Nella Circolare n. 8/E del 2020 l’Agenzia delle Entrate, nel rispondere al quesito, ha fatto osservare come continua a restare ferma la regola normativa secondo cui una fattura immediata può sostituire i citati DDT, “scortando” i beni trasportati durante il viaggio, ma anche separatamente da essi, risultando sufficiente la sua sola emissione.