I disoccupati, titolari di strumenti di sostegno del reddito (Asdi, Naspi e Dis-Coll), potranno essere chiamati a svolgere lavori di pubblica utilità nel territorio del Comune di residenza sotto la direzione delle amministrazioni locali. E’ ciò che prevede l’art. 26 del decreto legislativo sulle politiche attive (dlgs 150/2015).
I disoccupati quando potranno essere impegnati in lavori di pubblica utilità?
I comuni potranno impiegare i disoccupati in lavori di pubblica utilità solo dopo che Regioni e Province autonome avranno stipulato con le amministrazioni locali, specifiche convenzioni sulla base di una “convenzione quadro” che dovrà essere predisposta dall’ANPL (l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive).
- l’utilizzazione dei lavoratori nelle attività di pubblica utilità non determinerà l’instaurazione di un rapporto di lavoro;
- la determinazione dell’orario di lavoro e dell’importo economico. I lavoratori saranno impegnati nei limiti massimi di orario settimanale “corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso e il livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto promotore dell’intervento“. Le attività dovranno essere organizzate comunque in modo che il lavoratore possa godere di un adeguato periodo di riposo, entro i termini di durata dell’impegno.
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