LA LEGGE STABILISCE PRECISE FATTISPECIE IN CUI E’ PREVISTA L’ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELL’ICI – L’ articolo 7 individua i casi di esenzione dal pagamento dell’ Ici. Il disposto legislativo stabilisce che vengono considerati esenti:
- Gli immobili che sono posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dai comuni e dalle provincie. Inoltre anche quelli posseduti da comunità montane, da aziende di sanità locale, dalle camere di commercio e dalle istituzioni sanitarie pubbliche se sono utilizzati per l’ esercizio dell’ impresa.
- Tutti i fabbricati che vengono iscritti all’ agenzia del territorio nelle categorie da E1 a E/9;
- Fabbricati che abbiano destinazione ed uso culturali;
- I fabbricati che sono utilizzati ai fini dell’ esercizio del culto, purché compatibili con le disposizioni contenute negli articoli 8 e 19 della costituzione italiana;
- I fabbricati di proprietà della Chiesa;
- I fabbricati che sono appartenenti agli stai esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’ esenzione dell’ imposta locale sui fabbricati in base ad accordi internazionali;
- I fabbricati che sono stati dichiarati inagibili o inabitabili recuperati al fine dell’ utilizzo ad attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104;
- I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate in base all’ articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
- Gli immobili che sono utilizzati dai soggetti di cui all’ art. 87 del testo unico sulle imposte dei redditi n. 917 destinati ad uso escluso di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive e culturali o ricreative.
Inoltre l’esenzione dall’ici si rende applicabile nei casi in cui l’alloggio sia di proprietà dello stato, e quindi si abbia il cosiddetto alloggio di servizio, visto che in questo caso il titolo esclusivo di godimento trova ragione nel fatto che si è titolari di un ufficio e nelle esigenze organizzative dello stesso.
Il comma 1 lettera b), individua invece i fabbricati appartenenti alla categoria catastale E, che sono oggettivamente esclusi dall’applicazione dell’ imposta. In particolare questi sono:
- E1 -Le stazioni per servizi di trasporto, terrestri marittimi ed aerei,
- E2 – I ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio;
- E3 – Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche;
- E4 – Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche;
- E5 – fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze;
- E6 – Fari, semafori, torri per rendere d’ uso pubblico l’orologio comunale;
- E7 – Fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti;
- E8 – Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari,, e sepolcri e le tombe di famiglia;
- E9 – Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E.
Ici Onlus – Una particolare esenzione può essere applicata anche agli edifici se sono contemporaneamente utilizzati dalle onlus e se sono utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. Allo stesso modo viene riconosciuta una particolare esenzione anche agli immobili destinati alle attività di religione e di culto, all’ esercizio del culto o alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi per scopi missionari, alla catechesi ed all’educazione cristiana.
Ici fabbricati inagibili – L’ imposta è inoltre ridotta del 50 per cento qualora i fabbricati siano dichiarati inagibili o inabitabili e quindi di fatto non utilizzati, in relazione al periodo dell’anno in cui sussistono tali condizioni. La mancata agibilità deve essere accertata dall’ufficio tecnico comunale con una perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione utile alla dichiarazione.
Ici prima casa– A decorrere dal 2008 non è dovuta alcuna imposta per l’abitazione che viene adibita ad abitazione principale.