Rientrano nel bonus 110% anche le spese propedeutiche all’esecuzione dei lavori. Si pensi all’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori. Detto ciò, è lecito chiedersi se sono ammesse all’agevolazione quelle spese strettamente connesse ad un intervento agevolabile. Si pensi ad un intervento di cappotto termico sulle pareti dell’edificio. Tale intervento comporta anche la successiva ritinteggiatura delle pareti.
Tale ultimo intervento è ammesso al bonus 110%?
Superbonus 110%: gli interventi agevolabili
Oltre agli interventi espressamente richiamati dall’art.
Inoltre, rientrano nell’agevolazione talune spese sostenute in relazione agli interventi che beneficiano del Superbonus, a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato.
Si tratta, in particolare:
- delle spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione;
- degli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi.
Si pensi alle spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi ecc.
Le spese per la sola tinteggiatura delle pareti
Nella risposta n°327 del 2020, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che le spese di tinteggiatura della facciata esterna non rientrano nel bonus 110%. Per tali interventi l’Istante potrà eventualmente fruire della detrazione del cd. bonus facciate.
Questo chiarimento era stato fornito in merito all’esecuzione di um mero intervento di tinteggiatura delle pareti, non preceduto da un intervento di cappotto termico.
La spese per la tinteggiatura post cappotto termico
Discorso a parte va fatto laddove, la tinteggiatura è resa necessaria o comunque legata ad un intervento di isolamento termico (cappotto termico) per il quale si beneficia del bonus 110%.
In tale caso, trovano applicazione le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la risposta n° 224/2020. Seppur in riferimento al sisma bonus.
In tale sede è stato messo in evidenza che:
il sisma bonus può essere applicato anche alle spese sostenute per gli interventi realizzati sulla facciata, compresi quelli per la realizzazione dell’intonaco di fondo, dell’intonaco di finitura della tinteggiatura e dei decori, qualora gli stessi siano di completamento dell’intervento finalizzato alla riduzione del rischio sismico dell’edificio.
Dunque, anche le spese di tinteggiature post cappotto termico rientrano nel bonus 110%.