FiscoOggi, la rivista online dell’Agenzia delle entrate, ha appena risposto a un quesito fornito da un proprio lettore, con il quale sono stati forniti anche utili chiarimenti in merito al cosiddetto bonus cultura da 500 euro. In particolare, il contribuente ha chiesto se il beneficio in argomento deve essere considerato come un reddito esente o deve essere indicato nel modello 730? Cerchiamo anche noi di fare un po’ di chiarezza.
Bonus cultura, cos’è e a chi spetta
Il bonus cultura, sostanzialmente, consiste in un incentivo dal valore di 500 euro destinato a chi compie 18 anni di età.
I buoni generabili possono essere utilizzati esclusivamente per l’acquisto di beni e servizi espressamente previsti dalla normativa, come: biglietti per il teatro, cinema, spettacoli, musei, mostre, eventi culturali, ma anche libri abbonamenti a riviste e giornale e molto altro ancora.
I nati nel 2003 potranno richiedere il proprio voucher a partire dal 17 marzo.
Per farlo, bisognerà registrarsi sul sito 18app e seguire questi passaggi:
- autentificarsi tramite Spid o Cie;
- conferma i dati visualizzati e accettare le condizioni d’uso;
- a questo punto verrà inviata una e-mail di conferma dell’esito positivo della registrazione ad avvenuto completamento della procedura.
Una volta completata la registrazione, sarà possibile visualizzare il portafoglio e spendere il Bonus cultura da 500 euro.
Il voucher dal valore di 500 euro destinato a chi ha compie 18 anni di età può essere speso per l’acquisto di alcuni beni e servizi espressamente previsti dalla normativa:
- biglietti per cinema, teatri, concerti, eventi culturali, musei, monumenti e parchi archeologici;
- musica, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale;
- corsi di teatro, musica, danza e lingue straniere.
È possibile presentare tale richiesta entro il 31 agosto 2022. Inoltre, il voucher generato potrà essere speso non oltre il 28 febbraio del prossimo anno.
Il contributo è esente o deve essere indicato nel modello 730
A questo punto ci si chiede se i 500 euro del bonus cultura rappresentano un reddito imponibile.
Come chiarito dalla stessa normativa (articolo 1, comma 358, legge n. 160 del 27 dicembre 2019):
“le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell’ISEE”.