Il Bonus facciate sale al 110%: ecco per chi e a quali condizioni

Alcuni lavori ammessi di norma al bonus facciate possono rientrare nel superbonus 110%, solo al ricorrere di precise condizioni
3 anni fa
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Bonus 110 o bonus facciata? Ecco quando conviene il secondo

Quando si parla di bonus facciate, si fa riferimento alla detrazione Irpef del 90% che spetta anche per i lavori realizzati per il rinnovamento e il consolidamento della facciata esterna, inclusa la semplice pulitura e tinteggiatura e per gli interventi su balconi, ornamenti e fregi. In alcuni casi, i lavori di tinteggiatura della parete possono rientrare nel superbonus 110%.

Ecco quando ciò è possibile.

Il bonus facciate

Il bonus facciate è una detrazione Irpef del 90% introdotta dalla Legge di bilancio 2020 che premia  gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali.

Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Non spetta neanche per la tinteggiatura della recinzione o del cancello.

Il bonus facciate e il superbonus

In base a quanto sopra riportato, anche gli interventi di sola tinteggiatura esterna possono beneficiare del bonus facciate.

In alcuni casi, la tinteggiatura dell’edifico potrebbe anche rientrare nel superbonus 110%. Sempre se a monte è eseguito un intervento trainante ( ad esempio cappotto termico) che rispetta i requisiti di cui all’art.119 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio.

Infatti, possono essere agevolati con il Superbonus 110% anche alcune spese sostenute in relazione agli interventi che beneficiano del Superbonus, a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato.

Si tratta, in particolare (circolare, Agenzia delle entrate, n°24/e 2020):

  • di spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione);
  • degli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi ecc).

Noi di Investire Oggi riteniamo che, se considerato dal tecnico quale costo congruo e strettamente collegato alla realizzazione degli interventi principali, anche la tinteggiatura dell’edificio può rientrare nel superbonus 110%.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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