Anche se i cantieri edili su committenza privata sono stati oggetto di blocco per contenere il diffondersi dell’emergenza legata al Covid-19 (si veda ad esempio l’Ordinanza n. 19 del 20 marzo 2020 emanata dalla Regione Campania), proviamo in questa sede a fare chiarezza su cosa succede in caso di cambio di titolarità di un immobile oggetto di interventi di ristrutturazione che danno diritto al c.d. bonus facciata introdotto con la Legge di bilancio 2020. Stiamo parlando della nuova detrazione del 90% per spese, effettuate quest’anno, inerenti il rifacimento della facciata degli edifici esistenti, cui possono accedere sia persone fisiche (soggetti IRPEF) che giuridiche (soggetti IRES), residenti e non residenti nel territorio italiano.
Potrebbe accadere che dopo aver sostenuto le spese che danno diritto a godere dello sgravio e dopo aver iniziato a goderne, l’immobile oggetto dell’intervento cambi la titolarità del possesso (ad esempio perché è venduto, oppure perché cessa il contratto di locazione, ecc.). Cosa accade in questi casi? In merito ne la normativa di riferimento ne il citato documento di prassi dettano precisazioni in merito.Pertanto, è plausibile ritenere che valgono le stesse regole previste per la detrazione legata agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per il c.d. ecobonus.
In caso di vendita o costituzione di usufrutto
Laddove l’edificio oggetto dell’intervento che ha dato diritto al bonus facciate dovesse essere ceduto prima che siano trascorsi i 10 anni, la disciplina applicabile dovrebbe essere quella in base alla quale il diritto al beneficio delle quote non utilizzate è trasferito, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente dell’unità immobiliare (se persona fisica). In termini semplici, quindi, in caso di vendita e, più in generale, di trasferimento per atto tra vivi, il venditore ha la possibilità di scegliere se continuare a usufruire delle quote di detrazione non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile. Tuttavia, in assenza di specifiche indicazioni nell’atto di compravendita, il beneficio è automaticamente trasferito a quest’ultimo. Si tenga inoltre presente che per stabilire chi può fruire della quota di detrazione relativa a un anno, occorre individuare il soggetto che possedeva l’immobile al 31 dicembre di quell’anno. Inoltre, il trasferimento di una quota dell’immobile non determina un analogo trasferimento del diritto alla detrazione, che avviene solo in presenza della cessione dell’intero immobile. Se, tuttavia, per effetto della cessione della quota chi acquista diventa proprietario esclusivo dell’immobile, la residua detrazione si trasmette all’acquirente. Se poi la spesa è sostenuta da un soggetto e successivamente sull’immobile è acceso usufrutto, il diritto alla detrazione resta in capo al nudo proprietario e non si trasferisce all’usufruttuario.
Il trasferimento per successione e la cessazione della locazione
Nell’ipotesi di successione ereditaria, ossia nel caso di decesso del soggetto avente diritto alla detrazione, le quote residue di cui questi non potrà godere si trasferiscono di diritto all’erede o agli eredi che conservano materialmente la detenzione dell’immobile. Quindi, ad esempio, la detrazione è persa laddove non ci siano eredi che accettano l’eredità oppure laddove pur accettando l’eredità l’immobile non è materialmente posseduto da nessuno (indizio della detenzione materiale potrebbe la voltura delle utenze domestiche). C’è, comunque, da considerare che la condizione della detenzione del bene deve sussistere non soltanto per l’anno di accettazione dell’eredità ma anche per ciascun anno per il quale si vuole fruire delle residue rate di detrazione. Quindi, se ad esempio, si accetta l’eredità e uno o più eredi che conservano la detenzione materiale dell’immobile, successivamente dovessero cederlo in locazione o in comodato, questi non potranno fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui non ha più la detenzione materiale e diretta del bene (lo sgravio fiscale potrà riprendersi per le eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di comodato o di locazione). Nel caso in cui, invece, l’erede o gli eredi dovessero vendere l’immobile, il beneficio non si trasferisce.
Altra ipotesi da contemplare è quella di lavori eseguiti da parte dell’affittuario o comodatario. In tal caso come anticipato, la detrazione compete in capo a questi sempreché ne abbiano effettivamente sostenuto la spesa.