Con l’art. 28 del decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020) si riconosce, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, dì interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Il credito spetta ai soggetti con ricavi e compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 (salvo che si tratti di strutture alberghiere per le quali non è previsto alcun limite).
La condizione: ci vuole il calo di fatturato
E’ commisurato all’importo del canone versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio (e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno). L’agevolazione, tuttavia, compete a condizione che il contribuente interessato abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta 2019.
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la Circolare n. 14/E del 6 giugno 2020 a fornire chiarimenti sulla misura in esame ed ha istituito l’apposito codice tributo per consentirne l’utilizzo in compensazione in F24 (il codice tributo è “6920” – Risoluzione n. 32/E del 6 giugno 2020).
Il dettaglio dell’ambito oggettivo
Ad ogni modo, il tenore letterale dell’art. 28 lascia spazio ad interpretazioni da parte degli addetti ai lavori con riferimento all’ambito oggettivo cui si applica il beneficio. Infatti, alcuni si stanno chiedendo se il credito possa maturare anche con riferimento al canone pagato per la locazione dei terreni destinati allo svolgimento dell’attività agricola.
Come si evince dalla Circolare 14/E, il beneficio fiscale spetta in relazione ai canoni:
- di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
- dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
La norma parla di “immobili”
Dunque, specifica il documento di prassi, per entrambe le ipotesi identificate ai predetti punti, gli immobili oggetto di locazione (o almeno uno degli immobili in ipotesi di affitto d’azienda o contratto misto), indipendentemente dalla categoria catastale, devono essere destinati allo svolgimento effettivo delle seguenti attività: industriale; commerciale; artigianale; agricola; di interesse turistico.
La disposizione legislativa parla di “immobili” e non di “fabbricati”, con la conseguenza che un’interpretazione estensiva porterebbe a ritenere che in tale locuzione possano farsi rientrare anche i terreni destinati allo svolgimento dell’attività agricola. L’Amministrazione finanziaria, dunque, farebbe bene a chiarire anche tale aspetto di non poco rilievo.