Per il rifacimento della pavimentazione di casa o delle parti comuni del condominio, può spettare una detrazione fiscale (c.d, bonus pavimenti), la cui per percentuale può andare dal 50% al 110%.
Vediamo in dettaglio.
Il bonus pavimenti al 50%
La sostituzione della pavimentazione può rientrare nel bonus ristrutturazione del 50%. Tuttavia, in questi casi occorre distinguere a seconda che i lavori siano fatti sulla singola unità abitativa oppure se fatti sulle parti comuni condominiali (ad esempio le scale).
Nel primo caso, il bonus pavimenti (detrazione 50%) spetta solo laddove il rifacimento della pavimentazione sia legato ad interventi di manutenzione straordinaria (ad esempio il rifacimento degli impianti).
Laddove, invece, la sostituzione/rifacimento della pavimentazione interessa le parti comuni condominiali, scatta la detrazione del 50% anche se non sono eseguiti altri lavori di manutenzione straordinaria.
Per le spese sostenute nel 2020 e 2021, per il bonus pavimenti, in luogo della detrazione fiscale può optarsi per lo sconto in fattura o cessione del credito.
Bonus pavimenti: dal 65% al 110%
La detrazione per la pavimentazione può salire al 65% laddove i lavori siano qualificabili come di “riqualificazione energetica”.
In dettaglio, affinché il bonus pavimentazione sia del 65% è necessario che siano rispettati i requisiti di trasmittanza “U” (dispersione di calore), espressa in W/m2K, definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 26 gennaio 2010. Qui non c’è distinzione tra lavori eseguiti sulla singola unità abitativa o sulle parti comuni condominiali. Inoltre il bonus spetta anche per immobili non abitativi (ufficio, locale commerciale, ecc.).
Anche, in tal caso, per le spese 2020 e 2021 è possibile optare per lo sconto in fattura o cessione del credito.
Nel caso in cui poi i lavori della pavimentazione (nel rispetto dei predetti requisiti) siano realizzati congiuntamente ad uno o più interventi trainanti da bonus 110% (ad esempio il cappotto termico), il bonus sale dal 65% al 110% (in tal caso, tuttavia, è necessario che si tratti sempre di immobile residenziale o di condominio).
Infine, l’Agenzia delle Entrate ha anche chiarito che la rimozione e impermeabilizzazione e rifacimento della pavimentazione del balcone nonché per rimozione e riparazione delle parti ammalorate dei sotto-balconi e dei frontalini e successiva tinteggiatura, rientra nel c.d. bonus facciate (detrazione 90%, con possibilità per le spese 2020 e 2021 di optare per lo sconto o cessione).
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