Chi ha richiesto il bonus dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, può utilizzarlo fino al 31 dicembre 2021.
Ecco quali sono i documenti di spesa che il contribuente è tenuto a conservare.
Il bonus vacanze
Il “Bonus vacanze” è un’agevolazione sotto forma di contributo, riconosciuta in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità non superiore a 40.000 euro, da utilizzare per soggiorni in Italia in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast, in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.
L’agevolazione è mista. Difatti, può essere fruita:
- per l’80% sotto forma di sconto, al momento del pagamento del soggiorno,
- per la restante quota del 20 per cento (o 20% dell’importo del soggiorno se questo è inferiore all’importo massimo dell’agevolazione riconosciuta), sotto forma di detrazione dall’imposta lorda, in sede di dichiarazione dei redditi.
L’importo del bonus varia in base al numero dei componenti del nucleo familiare: 500 euro per nucleo composto da tre o più persone, 300 euro da due persone, 150 euro da una persona.
Utilizzo entro il 31 dicembre 2021
Chi ha richiesto il bonus dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, può utilizzarlo fino al 31 dicembre 2021. Anche per soggiorni che avverranno in data successiva.
Ricorda che il bonus:
- può essere utilizzato da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso dalla persona che lo ha richiesto;
- deve essere speso in un’unica soluzione.
Grazie all’intervento del D.L. 73/2021, decreto Sostegni-bis, il bonus vacanze è utilizzabile per il pagamento di servizi e di pacchetti turistici, come definiti dall’articolo 34 del codice di cui all’allegato 1 al decreto legislativo n. 79/2011, offerti in Italia dalle imprese turistico ricettive, dalle agenzie di viaggi e tour operator, nonché dagli agriturismi e dai bed & breakfast.
Il bonus può essere speso anche presso strutture ricettive che svolgono attività stagionale.
L’Agenzia delle entrate ha recepito le novità nella guida ufficiale sul bonus vacanze.
Attenzione, il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale e la fattura o il documento devono riportare il codice fiscale del soggetto richiedente il credito. Tuttavia, per i soggetti esercenti, non tenuti ad emettere fattura elettronica, si considera valida anche l’emissione di una fattura, di un documento commerciale non elettronico o di uno scontrino o ricevuta fiscale.
Indicazioni rinvenibili anche nella circolare n 18/2020.
Anche gli esercenti in regime forfetario possono applicare lo sconto al momento del pagamento del soggiorno. In tale caso sarà valida la fattura cartacea.