Il canone RAI, ad oggi, è riscosso dallo Stato mediante addebito diretto sulla bolletta dell’utenza elettrica domestica residenziale (tipo D2). Dal 2016, infatti, il nostro legislatore, vista l’elevata percentuale di evasione degli italiani in merito alla tassa sul possesso della TV, ha deciso di abbandonare il pagamento tramite bollettino di c/c postale.
L’addebito in fattura del canone RAI: come evitarlo
Dal menzionato anno 2016 è introdotta la presunzione secondo cui l’intestatario di utenza elettrica residenziale è da ritenersi anche possessore di televisore e obbligato al pagamento del canone RAI.
Sta a questi dimostrare che ne lui ne altri componenti della sua famiglia anagrafica possiedono apparecchi televisivi. In tal caso, per evitare l’addebito in bolletta, è sufficiente inviare, all’Agenzia delle Entrate, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione, compilando il quadro A.
Altra cosa da ricordare è che, il canone è dovuto una sola volta l’anno per famiglia anagrafica, Quindi, se ad esempio, il marito è intestatario dell’utenza della casa in cui la famiglia vive e la moglie è intestataria dell’utenza della casa a mare ed in entrambe le case sono presenti televisori, è necessario, al fine di evitare che la tassa sia addebitata su entrambe le utenze, inviare all’Agenzia delle Entrate, la dichiarazione sostitutiva compilando il quadro B (indicando il codice fiscale di colui sulla cui utenza si vuole sia addebitato il canone).
Il decesso dell’intestatario
Laddove si dovesse verificare il decesso dell’intestatario dell’utenza elettrica su cui è addebitato il canone RAI, l’erede sarà chiamato a preoccuparsi delle conseguenze.
Nel caso in cui arrivi una bolletta intestata al deceduto e ciò dopo che sia avvenuto il decesso ma riferita ad un periodo antecedente il decesso stesso, per l’erede è sufficiente pagare quella bolletta e regolarizzare la posizione del deceduto con riferimento al canone RAI da questi ancora dovuto prima della sua morte.
Se, invece, l’erede esegue la voltura a sé dell’utenza intestata al deceduto, occorre distinguere a seconda dei casi. Infatti:
- se l’erede e nessuno della sua famiglia anagrafica possiede il televisore, questi può inviare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione compilando il quadro A
- laddove l’utenza volturata è l’unica intestata all’erede ed in casa è presente la TV, questi nulla deve fare poiché l’addebito continuerà ad avvenire in automatico sulla fattura di quell’utenza ora intestata a sé.
Nulla dovrà fare l’erede nemmeno nel caso in cui questi chieda, pena dopo il decesso, la cessazione della fornitura di energia intestata al deceduto.
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