Il canone RAI è definito anche come la tassa sul possesso del televisore in casa. Chi non paga è evasore verso il fisco. A partire dal 2016, il legislatore, con l’intento di contrastarne l’evasione da parte degli italiani, ha abbandonato, quindi, il bollettino di c/c postale quale modalità di riscossione.
Dal citato anno, infatti, è in vigore la presunzione secondo cui chi è intestatario di utenza elettrica di tipo D2 (utenza domestica residenziale) si considera anche possessore di TV. Dunque, da allora ed ancora oggi, il canone è riscosso con la formula dell’addebito diretto nella bolletta dell’utenza stessa (quote bimestrali da 18 euro ciascuna per un totale di 90 euro annui).
La dichiarazione sostitutiva per il Canone RAI
La tassa è dovuta una sola volta l’anno per ciascuna famiglia anagrafica, indipendentemente dal numero di televisori posseduti.
Se, nonostante intestatari di utenza elettrica residenziale, non è presente alcun televisore nelle case, è ammesso non pagare il canone RAI previa presentazione, all’Agenzia delle Entrate, della dichiarazione sostitutiva di non detenzione (compilando il quadro A del modello).
C’è poi l’ipotesi in cui all’interno della stessa famiglia anagrafica siano presenti due intestatari di due distinte utenze elettriche domestiche residenziali (ad esempio il padre è intestatario dell’utenza dove la famiglia vive ed il figlio, facente ancora parte della famiglia del padre, è intestatario di utenza elettrica residenziale della casa in montagna, quindi una seconda casa).
In questa circostanza, per evitare che si verifichi un doppio addebito, è necessario che si invii, all’Agenzia delle Entrate, il modello di dichiarazione sostitutiva compilando il quadro B (in cui indicare il codice fiscale di colui sulla cui utenza si vuole sia addebitato il canone).
La tassa del televisore per la seconda casa
Diverso è, invece, il caso in cui, ad esempio, il padre è proprietario ed intestatario dell’utenza elettrica residenziale dell’abitazione in cui vive con la sua famiglia e contemporaneamente è anche proprietario di una seconda casa concessa in comodato gratuito al figlio ed in cui quest’ultimo vive con la sua famiglia anagrafica.
- se l’utenza elettrica domestica residenziale della seconda casa resta intestata al padre, il figlio dovrà provvedere a versare con Modello F24 il canone RAI (il canone come detto è dovuto per il possesso del televisore e, quindi, da chi detiene effettivamente l’apparecchio televisivo)
- laddove, invece, l’utenza elettrica domestica residenziale della seconda casa è intestata al figlio, il canone RAI sarà addebitato regolarmente sull’utenza di quest’ultimo (vedi anche Voltura dell’utenza elettrica, quali conseguenze per l’addebito del canone RAI?).
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