Battuta d’arresto sul nascere per chi aveva intenzione di avviare attività in questo periodo dell’anno. Scoraggiati dall’emergenza sanitaria e dal periodo nero dell’economia italiana e mondiale (in cui si imperversa per via dell’epidemia Covid-19) occorre, infatti, fare i conti anche con i provvedimenti di chiusura emanati attraverso i diversi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Molte sono, le attività interessate anche se alcuni settori continuano a lavorare poiché non coinvolti dalle restrizioni (Allegato 1 DPCM del 22 marzo 2020 come modificato dal Decreto MISE del 25 marzo).
L’attribuzione della partita IVA
Volendo essere ottimisti e pensare, quindi, a quella piccola fetta che abbia deciso o decida, in ogni caso, di mettersi in proprio in questo periodo (è il caso, ad esempio, di attività che potrebbero essere comunque remunerative l’emergenza, tipo un negozio di alimentari), e dando rilevo all’aspetto degli adempimenti tributari ci si potrebbe domandare se sia possibile o meno beneficiare delle proroga al 30 giugno 2020 per l’invio del Modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate per ottenere l’attribuzione del numero di partita IVA.
L’art. 62 del decreto Cura Italia, si ricorda, che ha sospeso gli adempimenti tributari ricadenti nel periodo 8 marzo – 31 maggio, rimandandoli al 30 giugno. Il menzionato modello va presentato entro 30 giorni dall’inizio dell’attività. Quindi un soggetto avrebbe potuto aprire saracinesca il 1° aprile ed effettuare comunicazione di avvio attività ed ottenere numero partita IVA entro i 30 giorni successivi. Stando al tenore letterale dell’art. 62 tale adempimento, ricadendo, nel mezzo del periodo di sospensione potrebbe farsi entro il 30 giugno senza applicazioni di sanzione. Tuttavia, è difficile pensare che l’esercente attenda i 30 giorni o il 30 giugno per l’invio del modello, dato che il numero di partita IVA è indispensabile ai fini della fatturazione degli acquisti e della certificazione dei corrispettivi alla clientela. Si tenga conto che la circostanza che gli adempimenti ricadenti nel periodo di sospensione di cui sopra sono prorogati al 30 giugno prossimo non impedisce al contribuente di anticipare l’adempimento o comunque di eseguirlo nei tempi ordinariamente previsti ex lege.