Le misure restrittive legate all’emergenza Covid-19 hanno messo in ginocchio molte attività economiche del nostro Paese. Alcuni imprenditori, in virtù delle negative conseguenze economiche che ne sono derivate, non sono stati in grado, per diversi mesi di far fronte agli impegni verso fornitori e a pagare l’affitto del locale.
Ad ogni modo a fronte di ciò, il legislatore, ha previsto misure di sostegno, tra cui il c.d. bonus affitti (ossia un credito d’imposta riconosciuto per il canone di locazione comunque pagato).
Ora con il decreto Sostegni bis, nel testo della legge di conversione licenziato dalla Camera ed ora al vaglio del Senato, si prevede l’introduzione di altra misura di sostegno. Si tratta, di una raccomandazione per la ricontrattazione del canone di locazione.
Chi può accedere alla ricontrattazione del contratto di locazione commerciale
Se il testo sarà approvato così come approdato al Senato, si dispone che, il locatario (colui che ha il locale in affitto) e il locatore (proprietario del locale ceduto in affitto) sono chiamati a collaborare tra di loro in buona fede per rideterminare temporaneamente il canone di locazione per un periodo massimo di 5 mesi nel corso del 2021.
Tale richiesta di collaborazione, tuttavia, vale solo laddove il locatario non abbia avuto diritto di accedere, a partire dall’8 marzo 2020
- ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dalla pandemia
- ovvero non abbia beneficiato di altri strumenti di supporto di carattere economico e finanziarlo concordati con il locatore anche in funzione della crisi economica connessa alla pandemia stessa.
Ricontrattazione contratto di locazione commerciale causa Covid-19: requisiti
La possibilità di rinegoziazione del contratto, ad ogni modo, non interessa tutti ma riguarda solo i locatari esercenti attività economica che rispettano un determinato requisito legato al calo di fatturato.
In dettaglio la misura è rivolta ai locatari che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il l° marzo 2020 e il 30 giugno 2021 inferiore almeno del 50% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nell’anno precedente e la cui attività risulta sottoposta ad una chiusura obbligatoria per almeno 200 giorni anche non consecutivi dopo l’8 marzo 2020.
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