Il credito d’imposta per l’acquisto o adattamento del registratore di cassa telematico ed il nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi istituito con la manovra di bilancio 2020 in luogo dell’iperammortamento e superammortamento, sono cumulabili. Questa è la risposta ad uno dei dubbi dei contribuenti e degli operatori del settore in merito alle due menzionate misure agevolative. E’ il comma 192 della Legge di bilancio 2020 a risolvere direttamente la questione, in cui, con riferimento al credito d’imposta per investimenti stabilisce che questi è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
Il credito d’imposta RT
Il credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento del registratore telematico è un beneficio voluto dal legislatore al fine di agevolare quei contribuenti interessati dal nuovo obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. Previsto dall’articolo 2, comma 6-quinquies, del D.lgs. n. 127 del 2015, esso si sostanzia in un credito da poter utilizzare esclusivamente in compensazione in F24 (codice tributo “6899”) e riconosciuto a fronte della spesa sostenuta negli anni 2019 e 2020. La misura del beneficio è pari al 50% dell’onere per un massimo di credito riconosciuto, per ogni misuratore, di 250 euro in caso di acquisto e 50 euro in caso di adattamento. Ai fini del beneficio il pagamento deve risultare da strumenti tracciabili. E’ utilizzabile a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento degli strumenti, ovvero, qualora il soggetto passivo sia esonerato ex lege da tale adempimento, successiva al mese di acquisto/adattamento e di suo avvenuto pagamento. Il credito non può formare oggetto di cessione o di richiesta di rimborso.
Il credito d’imposta investimenti
Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, come anticipato, è quello istituito con la Legge di bilancio 2020 (commi 184-197) in luogo di prorogare il cd. superammortamento e iperammortamento in favore delle imprese. Ammessi all’agevolazione sono gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa (tra cui anche quelli di cui all’allegato A di cui alla Legge di bilancio 2017, ossia quelli per i quali era previsto l’iperammortamento) ed in beni immateriali nuovi strumentali individuati all’allegato B annesso alla stessa Legge di bilancio 2017 (ossia quelli per i quali era previsto il superammortamento per soggetti che beneficiavano dell’iperammortamento). Deve trattarsi, comunque, di investimenti fatti nel periodo 1º gennaio 2020 – 31 dicembre 2020, oppure entro il 30 giugno 2021 ma a condizione che entro il 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione). Per quanto riguarda la misura del credito spettante questa è diversa a seconda della tipologia di investimento. Nel dettaglio:
- se trattasi di beni di cui all’allegato A della Legge di bilancio 2017, il beneficio è pari al 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro oppure al 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 10 milioni di euro;
- se trattasi di beni di cui all’allegato B della Legge di bilancio 2017, il credito spetta nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro;
- se trattasi di beni diversi dai precedenti, l’agevolazione ammonta al 6% del costo, determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), del TUIR e nel limite massimo di 2 milioni di euro (a questa misura del credito sono ammessi anche gli esercenti arti e professioni).
Il registratore telematico rientra in quest’ultima casistica. Dunque, per quello acquistato nel periodo 1° dicembre 2020 – 31 dicembre 2020, nel rispetto di tutte le condizioni previste spetterà sia il credito d’imposta proprio sia questo del 6% previsto per investimenti in beni strumentali nuovi. In caso adattamento, invece, spetterà solo il primo dei due crediti, poiché il secondo riguarda solamente investimenti in beni strumentali “nuovi”.
Per completezza, è utile ricordare che il credito d’imposta per investimenti è utilizzabile (esclusivamente in compensazione in F24 in 5 quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali di cui all’allegato B della manovra 2017) a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, ovvero per i beni strumentali materiali e immateriali ricompresi negli allegati A e B alla Legge di bilancio 2017, a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione di tali beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.