Il credito d’imposta RT e quello per investimenti sono cumulabili?

Il credito d'imposta per l’acquisto o l’adattamento del registratore di cassa telematico è compatibile con quello previsto per investimenti in beni strumentali nuovi.
5 anni fa
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Il credito d’imposta per l’acquisto o adattamento del registratore di cassa telematico ed il nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi istituito con la manovra di bilancio 2020 in luogo dell’iperammortamento e superammortamento, sono cumulabili. Questa è la risposta ad uno dei dubbi dei contribuenti e degli operatori del settore in merito alle due menzionate misure agevolative. E’ il comma 192 della Legge di bilancio 2020 a risolvere direttamente la questione, in cui, con riferimento al credito d’imposta per investimenti stabilisce che questi è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il credito d’imposta RT

Il credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento del registratore telematico è un beneficio voluto dal legislatore al fine di agevolare quei contribuenti interessati dal nuovo obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. Previsto  dall’articolo 2, comma 6-quinquies, del D.lgs. n. 127 del 2015, esso si sostanzia in un credito da poter utilizzare esclusivamente in compensazione in F24 (codice tributo “6899”) e riconosciuto a fronte della spesa sostenuta negli anni 2019 e 2020. La misura del beneficio è pari al 50% dell’onere per un massimo di credito riconosciuto, per ogni misuratore, di 250 euro in caso di acquisto e 50 euro in caso di adattamento. Ai fini del beneficio il pagamento deve risultare da strumenti tracciabili. E’ utilizzabile a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento degli strumenti, ovvero, qualora il soggetto passivo sia esonerato ex lege da tale adempimento, successiva al mese di acquisto/adattamento e di suo avvenuto pagamento. Il credito non può formare oggetto di cessione o di richiesta di rimborso.

Le modalità applicative del beneficio ed alcuni chiarimenti in merito sono stati emanati rispettivamente con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 49842/2019 e Circolare n. 3/E del 2020.

Il credito d’imposta investimenti

Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, come anticipato, è quello istituito con la Legge di bilancio 2020 (commi 184-197) in luogo di prorogare il cd. superammortamento e iperammortamento in favore delle imprese. Ammessi all’agevolazione sono gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa (tra cui anche quelli di cui all’allegato A di cui alla Legge di bilancio 2017, ossia quelli per i quali era previsto l’iperammortamento) ed in beni immateriali nuovi strumentali individuati all’allegato B annesso alla stessa Legge di bilancio 2017 (ossia quelli per i quali era previsto il superammortamento per soggetti che beneficiavano dell’iperammortamento). Deve trattarsi, comunque, di investimenti fatti nel periodo 1º gennaio 2020 – 31 dicembre 2020, oppure entro il 30 giugno 2021 ma a condizione che entro il 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione). Per quanto riguarda la misura del credito spettante questa è diversa a seconda della tipologia di investimento. Nel dettaglio:

  • se trattasi di beni di cui all’allegato A della Legge di bilancio 2017, il beneficio è pari al 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro oppure al 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 10 milioni di euro;
  • se trattasi di beni di cui all’allegato B della Legge di bilancio 2017, il credito spetta nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro;
  • se trattasi di beni diversi dai precedenti, l’agevolazione ammonta al 6% del costo, determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), del TUIR e nel limite massimo di 2 milioni di euro (a questa misura del credito sono ammessi anche gli esercenti arti e professioni).

Il registratore telematico rientra in quest’ultima casistica. Dunque, per quello acquistato nel periodo 1° dicembre 2020 – 31 dicembre 2020, nel rispetto di tutte le condizioni previste spetterà sia il credito d’imposta proprio sia questo del 6% previsto per investimenti in beni strumentali nuovi. In caso adattamento, invece, spetterà solo il primo dei due crediti, poiché il secondo riguarda solamente investimenti in beni strumentali “nuovi”.

Per completezza, è utile ricordare che il credito d’imposta per investimenti è utilizzabile (esclusivamente in compensazione in F24 in 5 quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali di cui all’allegato B della manovra 2017) a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, ovvero per i beni strumentali materiali e immateriali ricompresi negli allegati A e B alla Legge di bilancio 2017, a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione di tali beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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