I lavoratori dipendenti (settore privato e pubblico) quando prendono giorni di malattia dal lavoro, devono sempre preoccuparsi di riceve la cosiddetta visita fiscale. Ossia la visita volta ad accertare l’effettiva esistenza della motivazione (patologia o altri problemi di salute) che impedisce la possibilità di recarsi al lavoro per quella o quelle giornate (che sia un infortunio, che sia la febbre, o che sia altra cosa).
A questo fine sono stabilite le c.d. fasce di reperibilità, ossia fasce orarie della giornata in cui il lavoratore deve rendersi reperibile in quanto è in quelle ore che potrebbero bussare alla porta i funzionari inviati dall’INPS per dette verifiche.
Non farsi trovare reperibile non è immune da conseguenze e possibili sanzioni disciplinari, tranne il caso in cui si rientra in specifici casi di esonero dalla visita fiscale stessa.
Visita fiscale per malattia, le fasce di reperibilità
L’iter per avere giorni di malattia dal lavoro non è stato di recente modificato. Quindi, resta sempre lo stesso. Ossia:
- il lavoratore contatta il proprio medico curante per chiedergli il c.d. certificato di malattia, ossia un certificato (telematico) in cui il medico attesta l’esistenza della specifica patologia o problema di salute di impedimento all’attività lavorativa
- il medico a sua volta trasmette il certificato telematico di malattia all’INPS (nel certificato sono indicati anche i giorni di durata dalla malattia)
Il lavoratore prende nota del numero di protocollo di detto certificato ed è chiamato a rispettare le fasce di reperibilità per l’eventuale visita fiscale.
Al riguardo queste le fasce di reperibilità:
- lavoratori settore privato:
- dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00
- lavoratori settore pubblico
- dalla 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00.
La visita fiscale può mandarla l’INPS direttamente o anche su richiesta del datore di lavoro.
I casi di esonero dalla visita domiciliare, c’è la 104 ma con condizione
In caso di assenza alla visita domiciliare, il lavoratore viene invitato a recarsi presso gli ambulatori della struttura territoriale INPS, in una data specifica.
Esistono tuttavia specifici casi di esonero dalla visita fiscale e, quindi, dall’obbligo di reperibilità. In dettaglio:
- per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati, l’esonero è previsto in caso di
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita
- stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%
- per i dipendenti pubblici, l’esonero è in caso di
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita
- malattie per le quali è stata riconosciuta causa di servizio (non per tutti i dipendenti pubblici)
- stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.
Ci sono poi delle situazioni in cui, nonostante NON è previsto esonero, è comunque prevista giustificazione dell’assenza alla visita fiscale. E’ il caso, ad esempio, in cui il lavoratore è ricoverato oppure il caso in cui il lavoratore non viene trovato al domicilio perché si è recato dal medico curante. Insomma solo scuse valide per l’assenza dalla vista fiscale per malattia.