Il Fisco ha 85 giorni in più per l’accertamento. Ecco chi non può ancora cestinare la dichiarazione dei redditi (Corte di cassazione)

La proroga Covid di 85 giorni impatta sui termini di accertamento del Fisco: la conferma della Cassazione
12 ore fa
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La Corte di Cassazione ha deciso se si applica o meno la proroga di 85 giorni ai termini di decadenza dell’attiva di accertamento del Fisco.

Di norma, sulla base degli ordinari termini di accertamento, lo scorso 31 dicembre 2024, scadeva il termine entro il quale l’Agenzia delle entrate poteva attivare un accertamento sulla dichiarazione dei redditi presentata nel 2019: riferita ai redditi del periodo d’imposta 2018.

Tuttavia, durante il periodo della pandemia c’è stata una sospensione di 85 giorni dell’attività degli Uffici del Fisco. La quale ha determinato lo spostamento in avanti, per lo stesso periodo, dei termini di accertamento.

Il dubbio che si era sollevato nel corso degli ultimi due anni era se la proroga si applicasse solo agli accertamenti in scadenza nel 2020 o anche su quelli che non scadevano nel 2020.

Ebbene, in proposito è intervenuta la Cassazione con il decreto 1630/2025.

La questione della proroga Covid e l’impatto sui termini di accertamento

L’articolo 67 del Decreto Legge n.

18/2020, noto come Decreto “Cura Italia”, ha previsto una proroga di 85 giorni, sospendendo dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini per le attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso degli enti impositori.

Inoltre, sono stati sospesi i termini per rispondere alle richieste di interpello, incluse quelle per documentazione integrativa.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in base all’art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, questa sospensione comporta lo spostamento dei termini di prescrizione e decadenza di 85 giorni. Anche se non scadono entro il 2020 (vedi circolare 11/2020).

Cosa dice la giurisprudenza?

La giurisprudenza ha emesso pareri contrastanti sull’applicabilità di questa proroga ai termini di accertamento non scadenti nel 2020, con alcune sentenze che ne hanno bloccato gli effetti e altre che l’hanno legittimata.

Sentenze contrarie all’applicazione della proroga:

  • C.G.T. I grado di Torino, sentenza n. 890/6/22 del 21 novembre 2022: I giudici hanno stabilito che la proroga di 85 giorni non può essere applicata in modo generalizzato alle annualità successive al 2020, ritenendo che essa sia riferita esclusivamente ai termini in scadenza durante il periodo emergenziale.
  • C.G.T. I grado di Prato, sentenza n. 87/2/23 del 31 ottobre 2023: La Corte ha affermato che l’Amministrazione finanziaria non può beneficiare della proroga per annualità non interessate da eventi straordinari, annullando un avviso di accertamento notificato oltre i termini ordinari.
  • C.G.T. I grado di Latina, sentenza n. 974/3/23 del 25 ottobre 2023: I giudici hanno concluso che la proroga di 85 giorni legata al Covid-19 non produce effetti a cascata sulle annualità successive, limitandone l’applicazione al solo anno 2020.

Ci sono però anche sentenze favorevole all’applicazione della proroga anche per i periodo d’imposta non scadenti nel 2020.

Ad esempio la C.G.T. I grado di Taranto, con la sentenza n. 734/2/23 del 13 luglio 2023 ha ritenuto legittima l’applicazione della proroga di 85 giorni anche alle annualità successive a quelle in scadenza nel 2020: considerando l’emergenza pandemica un evento straordinario con effetti protratti nel tempo.

La questione è stata rinviata alla Corte Suprema di Cassazione per definire il principio di diritto da applicare.

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La Cassazione è intervenuta per confermare la validità dell’una o dell’altra tesi:

  • applicabilità della sospensione anche ai termini di prescrizione e decadenza sospesi e non in scadenza nel 2020;
  • viceversa, applicabilità della sospensione di cui all’art. 67 solo ai termini di prescrizione e decadenza in scadenza entro il 31 dicembre 2020.

In base alla prima tesi dunque la sospensione, ad esempio, dovrebbe applicarsi anche al periodo d’imposta 2018: già in corso nel 2020 e con scadenza ordinaria al 31 dicembre 2024. La sospensione sposterebbe i termini di accertamento al 26 marzo 2025. Se invece si considera la seconda tesi la proroga si applica solo agli atti che scadono nel 2020.

Dunque dopo il 31 dicembre il Fisco non poteva contestare questa annualità.

Il parere della Corte di Cassazione e gli impatti sui termini di accertamento

Secondo la Cassazione:

Il rinvio pregiudiziale disposto dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Gorizia e dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce non può essere ammesso perché, successivamente alla pubblicazione delle ordinanze di rimessione, la questione pregiudiziale è stata affrontata e risolta dalla Corte di cassazione. La Prima Sezione civile della Corte di cassazione, infatti, con ordinanza 15 gennaio 2025, n. 960, ha statuito che la normativa in questione deve essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l’arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.

In sostanza, soffermandoci sugli accertamenti, la proroga di 85 giorni si applica non solo agli atti di accertamenti in scadenza nel 2020 ma anche a quelli i cui termini sono in corso nel 2020 ma scadono  in anni successivi.

Sulla base di questa tesi avallata dalla Cassazione, entro il 26 marzo 2025 sarà ancora possibile notificare gli avvisi di accertamento per il periodo d’imposta 2018. Ovvero 730 e modello Redditi 2019.

Con dichiarazione omessa gli accertamenti possono ancora essere emessi per il: 2016 (entro il 26/03/2025); 2017 (26/03/2026); 2018 (26/03/2027).

Riassumendo…

  • Proroga di 85 Giorni: durante la pandemia, l’art. 67 del D.L. n. 18/2020 ha sospeso le attività del Fisco, prorogando i termini di accertamento di 85 giorni.
  • Ambito della Proroga: la proroga si applica non solo agli atti in scadenza nel 2020. Ma anche a quelli con termini in corso nel 2020 e scadenza successiva.
  • Decisione della Cassazione: il decreto 1630/2025 della Corte di Cassazione ha stabilito che la proroga si estende anche ai termini di decadenza non scadenti nel 2020
  • Giurisprudenza Contraddittoria: diverse sentenze hanno avuto pareri contrastanti, alcune bloccando e altre legittimando l’applicazione della proroga agli anni successivi.
  • Effetti della Sentenza: con la decisione della Cassazione, è possibile notificare avvisi di accertamento fino al 26 marzo 2025 per il periodo d’imposta 2018 e date successive per altri anni.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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