Oggi il licenziamento arriva via mail o per Sms. Ma è regolare? Nei Paesi anglosassoni e soprattutto negli Stati Uniti è pratica diffusa da anni. Da noi sicuramente no, ma i tempi impongo sicuramente un cambiamento di abitudini.
Ha suscitato infatti clamore la recente notizia del licenziamento di 422 dipendenti della Gnk Driveline. L’industria fiorentina attiva nel settore dell’automotive, ma di proprietà americana, ha infatti comunicato la rescissione del contratto dei lavoratori con una semplice mail e senza alcun preavviso.
Il licenziamento via mail
Il fatto ha suscitato indignazione e perplessità fra i lavoratori.
Al di là di ciò, però, ci si chiede se il licenziamento via mail è regolare oppure no. Premesso che l’avvento di nuove tecnologie informatiche ha cambiato le modalità di comunicazione, va detto che il licenziamento via mail non è irregolare.
La legge impone solo che la forma del licenziamento debba essere scritta. Ma nulla dice riguardo ai nuovi e moderni sistemi di messaggistica (email, Sms, Whatsapp) lasciando intendere che possono tranquillamente essere impiegati per licenziare.
Cosa dice la legge
Alcuni tribunali italiani, in considerazione delle sempre più diffuse forma di comunicazione digitali, hanno avallato il licenziamento via mail. Secondo il tribunale di Catania, ad esempio, in alcune circostanze la fine del rapporto di lavoro può essere comunicata via Sms, email o Whatsapp.
Tali strumenti, secondo i giudici, manterrebbero infatti saldo l’elemento essenziale ed imprescindibile di ogni licenziamento, cioè la forma scritta.
Unico elemento che può mettere in dubbio l’utilizzo di questi moderni strumenti di comunicazione e quindi rendere inefficace il licenziamento è la prova dell’avvenuta ricezione della comunicazione. A differenza della classica raccomandata, infatti, dove la ricevuta di ritorno attesta la ricezione della comunicazione e la comprova ai fini legali, la mail non dà le stesse garanzie.
Ad eccezione della pec (posta elettronica certificata), tutti gli altri strumenti di messaggistica non possono attestare l’avvenuta ricezione della comunicazione di licenziamento. Il riscontro può essere ricercato nell’effetto che produce la comunicazione di licenziamento, ma ai fini legali l’assenza di comunicazione di ricezione può lasciare dei dubbi sulla sua efficacia.