Il Ministro dello sviluppo economico ha autorizzato, con il DM 12 marzo 2020 (entrato in vigore il 27 marzo scorso) ed in applicazione delle previsioni normative contenute all’art. 18, comma 10, della Legge n. 580/1993, l’incremento delle misure del diritto annuale così come adottato nelle delibere dei relativi enti camerali (CCIAA). L’autorizzazione vale per gli anni 2020, 2021 e 2022 e per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell’allegato “A” che costituisce parte integrante del decreto stesso. Si ricorda che con riferimento al diritto annuale 2020, gli importi dovuti (senza considerare l’incremento) sono stati resi noti con la nota MISE n.
La relazione delle CCIAA
Le CCIAA che hanno deliberato l’incremento avranno determinati obblighi informativi nei confronti del MISE. Infatti lo stesso DM 12 marzo 2020, prevede che le Camere di commercio di cui all’allegato “A” del decreto sono tenute, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni successivi a quelli sopra indicati (2020, 2021 e 2022), ad inviare, per il tramite di Unioncamere, alla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale del Ministero dello sviluppo economico, un rapporto dettagliato sui risultati realizzati sui singoli progetti finanziati con l’incremento. A tale rapporto occorre allegarvi la rendicontazione dei costi sostenuti per la realizzazione degli stessi progetti, debitamente vistata dal Presidente del collegio dei revisori, tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale del Ministero dello sviluppo economico.