“Avere è il verbo che tutti inseguono. Ma quanto è più vasto il verbo essere! Essere una rosa, una stella marina, uno smeraldo, un tramonto, una nuvola, un’onda. Essere un uomo e poi essere una donna e poi un bambino e poi un drago. Nessun miliardario potrebbe permettersi questo“, afferma Fabrizio Caramagna. La società odierna sembra imporci degli standard a cui quasi tutti aspirano. Chi, d’altronde, non vorrebbe avere una grande casa con tutti i comfort oppure guidare un’auto di lusso?
Dei sogni che per alcuni si tramutano in realtà.
Il reddito di cittadinanza riduce l’assegno di mantenimento?
Ogni genitore è pronto a fare di tutto pur di rendere felici i propri figli. Un amore duraturo nel tempo che si ritrova, spesso, a dover fare i conti con delle questioni di carattere pratico. Ne è un chiaro esempio il caso di una figlia che ha notificato ad entrambi i genitori un ricorso per ottenere il riconoscimento dell’assegno di mantenimento.
Da qui la decisione del padre di chiedere all’Inps una copia dell’estratto conto previdenziale degli ultimi cinque anni della figlia e della moglie da cui è separato. Ma non solo, il padre ha anche chiesto di sapere se la propria figlia fosse o meno beneficiaria del reddito di cittadinanza. L’istituto nazionale di previdenza sociale, però, si è opposto a tale richiesta:
“ritenendo prevalente l’esigenza di riservatezza delle controinteressate, relativamente all’ostensione dei loro dati previdenziali, avuto riguardo alla motivazione relativa allo svolgimento di indagini difensive, anche nella considerazione della possibilità che il giudice, valutata la concretezza e l’attualità del relativo interesse, disponga l’acquisizione del documento richiesto”.
La sentenza del Tar
L’uomo ha quindi impugnato tale diniego e il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, gli ha dato ragione.
“Il ricorrente è titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale e collegato ad una situazione giuridicamente tutelata, che l’art. 22 comma 1 lettera b) della legge n. 241/90 richiede per l’esercizio del diritto di accesso, stante la necessaria strumentalità degli atti richiesti rispetto al procedimento instaurato dalla figlia, odierna controinteressata. Né l’esercizio del diritto di acceso resta precluso dal fatto che i medesimi atti potrebbero essere acquisiti attraverso il potere istruttorio del giudice nell’ambito del processo civile”.
Il ricorso, pertanto, è stato accolto. Un genitore che mantiene un figlio, infatti, ha diritto di sapere se quest’ultimo percepisca o meno il reddito di cittadinanza. L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è stato pertanto obbligato a rilasciare copia della documentazione richiesta. Nel caso in cui l’ente non provveda ad adempiere a tale compito, verrà nominato un commissario ad acta in modo tale da portare a termine la questione.