C’è un aspetto importante che, per il momento, il Governo sembra aver trascurato relativamente al reddito di cittadinanza e di cui anche la stampa ha tenuto poco conto. L’importo del sussidio è pignorabile (in tutto o in parte)? L’ipotesi, a ben vedere, è tutt’altro che rara. Del resto chi vive al di sotto della soglia minima considerata, potrebbe verosimilmente aver contratto dei debiti o faticare ad arrivare a fine mese (il che rappresenta proprio il presupposto della misura).
In questo modo però si creerebbe un paradosso perché di fatto i soldi del reddito di cittadinanza finirebbero nelle mani dei creditori, banche incluse.
Anche creditori e banche attendono il reddito di cittadinanza o sarà impignorabile?
Nel silenzio della legge ripercorriamo la normativa generale. Il pignoramento presso terzi permette il recupero coattivo dei crediti. Di solito su pensioni e stipendio vige il tetto massimo di un quinto dell’importo pignorabile. Inoltre l’articolo 545 del Codice di procedura civile elenca alcuni crediti impignorabili. Tra questi ultimi rientrano espressamente poi i sussidi per i poveri, i sussidi per maternità, malattie o funerali.
Attenzione perché tecnicamente il reddito di cittadinanza allo stato dei fatti non è una misura assistenziale a sostegno dei poveri ma un intervento di politica attiva del lavoro, come conferma anche la previsione di sgravi sui contributi previsti ad appannaggio di chi assume un beneficiario del sussidio. A differenza di quanto accadeva per il Rei quindi, che essendo una misura espressamente a sostegno dei poveri non dava adito a dubbi sull’impignorabilità, per il reddito di cittadinanza le cose non sono automatiche.
Non sorgono problemi di sorta per la pensione di cittadinanza, intesa come misura volta a contrastare la povertà.
Sarà applicata per analogia la normativa valida per la Naspi? Ricordiamo che l’indennità di disoccupazione può essere pignorata solo per la parte eccedente l’importo di 672 euro circa, considerato dalla magistratura il minimo vitale e sempre nella misura massima di un quinto dell’eccedenza.