A chi spetta il rifacimento dei balconi? La legge ci dice che il rifacimento dei balconi del condominio spetta ai proprietari in quanto sono proprietà dei condomini e l’Assemblea non ha alcun potere di imporre a questi ultimi l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione.
Solo le parti dei balconi che costituiscono pregi architettonici e che contribuiscono all’estetica dell’edificio sono considerati di proprietà comune e in questo caso la spesa viene ripartita secondo millesimi anche a chi non possiede un balcone.
I balconi aggettanti
La maggior parte dei balconi sono considerati di tipo “aggettante”, cioè costituiscono un prolungamento dell’appartamento che sporge oltre le mura perimetrali del palazzo. Tale balcone costituisce parte integrante dell’appartamento pertanto solo il padrone di quest’ultimo può decidere se eseguire la manutenzione dello stesso facendosi carico della spesa. Egli deve provvedere, ad esempio:
- al rifacimento integrale o parziale della struttura del balcone;
- al rifacimento della ringhiera quando non ha alcun pregio decorativo;
- alla riparazione o all’isolamento della pavimentazione (ossia il piano di calpestio).
L’assemblea non ha potere di intervento e non può imporre ai condomini di eseguire lavori sui balconi. Il condominio può intervenire solo per gli aspetti ornamentali dei balconi, anche se non di proprietà del condomini e che contribuiscono a migliorare l’estetica dell’edificio nel suo complesso. Si tratta, ad esempio della tinteggiatura, il ritocco degli stucchi o di altri elementi esterni,il rifacimento dell’intonaco esterno, i parapetti, le fioriere e le ringhiere a meno che queste parti siano assolutamente prive di finalità decorative.
Il sottobalcone
Infine, c’è il sottobalcone, cioè quella parte che copre il balcone del piano inferiore. Curiosamente, le spese di ristrutturazione o rifacimento dell’intonaco spettano, non al proprietario del balcone, ma a chi abita al piano di sotto che riceve l’ombra.
Cosa dice la legge
Secondo l’ art. 1117 del codice civile, sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:
1) tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;
2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l’alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell’aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.