Testamento speciale dei militari
Il testamento speciale dei militari e delle persone al seguito delle forze armate è previsto solo in alcuni casi specifici: devono trovarsi in zona di operazioni belliche o sono prigionieri presso il nemico, e coloro che sono acquartierati o di presidio fuori della Repubblica o in luoghi dove siano interrotte le comunicazioni” (art. 618, 1° comma, cod. civ). Solo in questi casi, le ultime volontà del militare o della persona assimilata devono essere espresse innanzi a uno dei seguenti soggetti:
- un ufficiale;
- un cappellano militare (ma anche un ministro di culto acattolico autorizzato a prestare assistenza religiosa ai militari);
- un ufficiale della Croce Rossa.
All’atto devono essere presenti due testimoni maggiorenni. Il testamento speciale deve essere trasmesso al più presto al quartier generale. A sua volta, il quartier generale deve trasmetterlo al Ministero competente. Il Ministero provvede al deposito nell’archivio notarile del luogo del domicilio o dell’ultima residenza del testatore. Dopo tre mesi dal ritorno del testatore in un luogo dove è possibile fare testamento nelle forme ordinarie, il testamento perde efficacia (art. 617, 2° comma, cod. civ.).