Immobile erroneamente classificato come “seconda Casa”, è possibile ottenere il rimborso della maggiore imposta?

L’istante ha erroneamente dichiarato che il finanziamento è stato contratto per l’acquisto e la ristrutturazione di un immobile da adibire come "seconda casa". Non è possibile il rimborso, tuttavia…
4 anni fa
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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 462 del 12 ottobre 2020, fornisce utili chiarimenti in merito alle agevolazioni prima casa.

In questo caso l’istante ha contratto un mutuo per l’acquisto e la ristrutturazione di un immobile ad uso abitativo erroneamente classificato come “seconda casa”.

Chiede, dunque, se sia possibile ottenere il rimborso dell’imposta sostitutiva del 2% non dovuta sul finanziamento. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Quesito del contribuente

L’istante, un italiano residente all’estero e correttamente iscritto all’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero (AIRE) da diversi anni, ha da poco acquistato un appartamento a scopo investimento (unico immobile posseduto in Italia).

L’appartamento è stato acquistato chiedendo un mutuo ipotecario alla banca, la quale, durante l’istruttoria, ha processato erroneamente la pratica come “acquisto seconda casa”.

L’stante ha così versato sul finanziamento un’imposta sostitutiva del 2% non dovuta.

Pertanto, il soggetto chiede di sapere:

  1. se ha diritto a recuperare questa imposta non dovuta;
  2. in quali forme previste per legge (credito d’imposta?);
  3. cosa scrivere nella dichiarazione dei redditi per far presente questo malinteso.

Non è possibile presentare istanza di rimborso

Dal contratto di mutuo risulta che l’istante ha dichiarato che il finanziamento è stato contratto per l’acquisto e la ristrutturazione di un immobile ad uso abitativo e relative pertinenze da adibire come “seconda casa”.

Questa dichiarazione ha correttamente determinato il pagamento dell’imposta sostitutiva con l’applicazione dell’aliquota al 2 per cento.

L’Agenzia delle Entrate, in ragione di quanto appena detto, spiega, sostanzialmente, che l’istante non è legittimato alla presentazione dell’istanza di rimborso.

Tuttavia, qualora il contribuente ritenga di essere nella condizione di poter fruire dell’applicazione dell’aliquota dello 0,25 per cento, in quanto il mutuo è finalizzato all’acquisto di un’abitazione c.d. “prima casa”, può rendere le relative dichiarazioni con un atto di mutuo sostitutivo e modificativo di quello già presentato.

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