L’immobile, in buono stato ma in fase di ristrutturazione, che ad esempio è privo di infissi (perché si stanno sostituendo) oppure privo di pavimenti (perché anch’essi in fase di sostituzione) non è inagibile o inabitabile e, pertanto, non può godere della riduzione IMU del 50% prevista dalla legge per questi immobili.
Ciò, in quanto, l’inagibilità o inabitabilità deve essere provata e si verifica solo in determinate circostanze.
Agevolazione IMU immobili inagibili o inabitabili
Il legislatore, ai fini IMU, stabilisce che la base imponibile per il calcolo dell’imposta è ridotta del 50%
“per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni”.
A tal fine, un fabbricato può essere considerato inagibile/inabitabile, quando c’è un degrado fisico sopravvenuto nel tempo (si si pensi ad un fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia.
L’inagibilità/inabitabilità deve essere accertata
Come stabilito dalla lett. b) comma 747 legge di stabilità 2020, ai fini della riduzione IMU in esame,
“L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato”.
In caso di dichiarazione sostitutiva, il comune, si riserva, comunque, la facoltà di successiva verifica da parte del proprio tecnico.
Si tenga inoltre presente che lo stesso comune potrebbe disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.
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