“La dichiarazione dei redditi ha fatto diventare bugiardi gli americani più del golf. Anche quando compili un modulo delle tasse onestamente, non sai mai, quando hai finito, se sei un delinquente o un martire“, affermava Will Rogers. La burocrazia, in effetti, si rivela essere spesso talmente farraginosa da non sapere in alcuni casi che cosa fare.
Diverse, d’altronde, sono le norme con cui dover fare i conti e di cui spesso non si è nemmeno a conoscenza. Un fattore, quest’ultimo, che non può essere di certo sottovalutato, onde evitare di incorrere in spiacevoli inconvenienti.
Immobile non locato: quando risulta essere assoggettato all’Imu ma non imponibile ai fini Irpef
I proprietari di immobili non locati devono pagare l’Imu. In tal caso, il reddito derivante dagli immobili non locati non è imponibile ai fini Irpef. Questo eccetto gli eventuali immobili collocati nello stesso Comune in cui si trova l’abitazione principale del contribuente. Entrando nei dettagli, stando a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 8 del D. Lgs n. 23/2011:
“L’imposta municipale propria è istituita, a decorrere dall’anno 2014, e sostituisce, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l’imposta comunale sugli immobili”.
Il comma 9 dell’articolo nove, però, stabilisce che il reddito degli immobili a uso abitativo, collocati all’interno dello stesso Comune in cui il contribuente ha la propria abitazione principale, concorrono alla formazione della base imponibile Irpef e delle relative addizionali, in una misura pari al 50%.
Entrando nei dettagli, in base alla normativa vigente, sono esclusi dal reddito imponibile Irpef il reddito fondiario derivante degli immobili non locati. Se a non essere affittato è un terreno, la regola poc’anzi citata vale unicamente per il reddito dominicale. Il reddito agrario, infatti, continua a essere soggetto all’Irpef.
Quando terreni e immobili vengono messi in locazione, invece, bisogna provvedere al pagamento sia dell’Irpef che dell’Imu. Nel caso in cui si tratti di immobili esenti dal pagamento dell’Imu, come ad esempio l’abitazione principale, bisognerà pagare solamente l’Irpef.
Immobili in comodato d’uso gratuito
Nel caso in cui si tratti di un immobile in comodato d’uso gratuito a un familiare, bisogna far riferimento all’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 in base al quale:
“l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l’agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di 500 euro oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 annui euro. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata a una sola unità immobiliare”.