Per i possessori di immobili di categoria catastale c.d. di lusso (ossia A/1, A/8 ed A/9), situati in un complesso condominiale, è possibile fruire del superbonus 110% solo per gli interventi “trainanti” e “trainati” fatti sulle parti comuni e non, invece, per quelli fatti sul proprio immobile.
Questo, perché, le citate categoria catastali sono espressamente escluse dal nostro legislatore dal bonus 110%.
Immobili ammessi al superbonus 110%
Il superbonus 110% si applica per interventi “trainanti” e “trainati” effettuati su edifici residenziali esistenti alla data di inizio lavori.
Rientrano nell’ambito del benefici anche i lavori fatti sugli edifici condominiali (parti comuni condominiali). In tal caso, ad esempio, per il cappotto termico (intervento trainante) fatto sull’involucro del condominio, potranno godere del superbonus 110% i singoli condomini partecipanti alla spesa in base alle rispettive quote condominiali.
Immobili esclusi dal superbonus 110%
Come anticipato, per espressa previsione legislative, non danno diritto al superbonus 110% i lavori fatti su immobili qualificati con categoria catastale:
- A/1 – Abitazioni di tipo signorile (unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale)
- A/8 – Abitazioni in ville (per ville devono intendersi quegli immobili caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parco e/o giardino, edificate in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello superiore all’ordinario)
- A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici (tale categoria è esclusa dal superbonus 110% solo se l’immobile non è aperto al pubblico).
Immobili esclusi dal superbonus 110%: cosa succede se si trovano in condominio?
Potrebbe capitare, tuttavia, che, ad esempio, l’abitazione di categoria A/1 faccia parte di un complesso condominiale.
In questo caso se sono eseguiti interventi sulle parti comuni del condominio e questi interventi sono configurabili tra quelli ammessi al superbonus 110%, il proprietario dell’immobile A/1 parteciperà alla spesa in base alle quote millesimali ed, al pari degli altri condòmini, avrà diritto al superbonus per tale onere.
Questi, invece, non potrà, godere del superbonus 110%, ad esempio, per un lavoro (trainate o trainati) che faccia lui stesso direttamente sul proprio immobile.
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