Il decreto legislativo sulla fiscalità internazionale, approvato dal Governo in esame preliminare, rivede o meglio stravolge il regime fiscale previsto per i lavoratori che decidono di trasferire la propria residenza fiscale in Italia. Il riferimento è ai c.d. lavoratori impatriati.
Nonostante le grosse novità approvate dall’esecutivo, rimangono in essere alcuni chiarimenti di prassi in base ai quali, è possibile attrarre al reddito agevolato anche le ulteriori entrate conseguite in seguito all’apertura o all’avvio di altre attività, in aggiunta a quella per la quale il lavoratore si è trasferito in Italia.
Vediamo nello specifico come funziona il cumulo reddituale ai fini della fiscalità agevolata prevista per i lavoratori impatriati.
Il nuovo regime fiscale degli impatriati
Il nuovo D.Lgs. citato in premessa, ammette al regime fiscale previsto per i lavoratori impatriati coloro i quali rispettano le seguenti condizioni:
- i lavoratori non devono essere stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il predetto trasferimento e devono impegnarsi a risiedere fiscalmente in Italia per almeno cinque anni;
- l’attività lavorativa deve essere svolta nel territorio dello Stato in virtù di un nuovo rapporto di lavoro che si va ad instaurare con un soggetto diverso dal datore di lavoro presso il quale il lavoratore era impiegato all’estero prima del trasferimento e che non faccia parte, comunque, del suo stesso gruppo;
- l’attività lavorativa deve essere prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio italiano;
- i lavoratori devono essere in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
Si tratta di requisiti molto più stringenti rispetto ai precedenti. Basti pensare che, ai fini del regime fiscale agevolato, dal prossimo anno sarà necessario: un nuovo datore di lavoro nonché possedere specifici requisiti di specializzazione o qualificazione.
A ogni modo, la detassazione opererà entro uno specifico limite reddituale. Infatti, sarà oggetto a imposizione il 50% del reddito prodotto in Italia, su un ammontare non superiore a 600.000 euro. Nei fatti, oltre 600.000 euro le imposte si pagheranno secondo le regole ordinarie.
Tuttavia, con la residenza anagrafica in Italia al 31 dicembre si prende il vecchio regime fiscale. Molto più conveniente di quello che entrerà in vigore dal 2024.
Impatriati. Rientro immediato e inizio dell’attività differito
In premessa abbiamo accennato al fatto che anche rispetto al nuovo regime fiscale, ci sono dei chiarimenti di prassi che comunque, noi di Investire Oggi riteniamo rimarranno in essere.
Una di queste, ad esempio riguarda la possibilità di avviare una nuova attività anche dopo mesi o più tempo dal rientro in Italia, sfruttando il regime agevolato.
A tal proposito, nella circolare n°33/2020 sugli impatriati, l’Agenzia delle entrate ha avuto modo di chiarire che:
- in presenza del collegamento tra il trasferimento della residenza in Italia e l’inizio di un’attività lavorativa. Attività per la quale è prevista una tassazione agevolata dei redditi prodotti in Italia;
- possono essere oggetto di agevolazione anche gli ulteriori redditi derivanti da attività lavorative intraprese in periodi di imposta successivi al rientro. Ma comunque entro il quinquennio agevolabile, nel rispetto dei limiti temporali di applicazione dell’agevolazione.
Dunque, una volta rilevato che il rientro in Italia è legato allo svolgimento di un’attività lavorativa, iniziata questa, nulla preclude al lavoratore di sfruttare la detassazione per altre attività.
Può essere il caso di un lavoratore dipendente in regime fiscale impatriati che dopo qualche mese o più dal rientro in Italia, decide di aprire anche un’attività con partita iva. Nei fatti, anche il reddito dell’attività aggiuntiva sarà detassato. I cinque anni di durata del regime fiscale però decorreranno sempre dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza in Italia.
Riassumendo…
- Il decreto legislativo sulla fiscalità internazionale cambia tutti i requisiti per accedere al regime fiscale impatriati;
- cambiano vantaggi e durata della fiscalità agevolata che non potrà essere prorogata;
- la “detassazione” può riguardare anche più attività svolte contemporaneamente.