Impatriati. Serve l’iscrizione all’AIRE per rinnovare la tassazione agevolata

Il Ministero dell'economia e delle Finanze in risposta a un question time ha chiarito le condizioni da rispettare per prorogare il regime fiscale riservato ai lavoratori impatriati
1 anno fa
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Impatariati
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Serve l’iscrizione all’AIRE o la cittadinanza UE per rinnovare di ulteriore 5 anni il regime agevolato riservato ai lavoratori impatriati. Difatti sono esclusi i soggetti con residenza in Stati diversi da quelli appartenenti all’Unione europea, anche se è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito.

Può essere così sintetizzato il chiarimento del Ministero dell’Economia in risposta al question time 5-001137 del 19 luglio in commissione Finanze della Camera (presentato dalla Lega, primo firmatario Centemero).

Le agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati

L’art.16 del D.Lgs 147/2015 con l’intento di attrarre in Italia lavoratori residenti all’estero, ha previsto in loro favore una tassazione agevolata per i redditi prodotti in Italia.

Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, è necessario che il contribuente:

  • non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento e si impegna a risiedervi (residenza fiscale) per almeno due anni;
  • dopo il trasferimento, svolga attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

Possono sfruttare i vantaggi in parola sia gli iscritti all’AIRE sia i cittadini UE. Inoltre, la detassazione può essere sfruttata anche dai cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all’Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale.

In applicazione di tale regime agevolato, gli impatriati versano le imposte solo sul 30% del reddito prodotto o sul 10% nel caso in cui la residenza anagrafica è spostata in una delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.

Al ricorrere di precise condizioni, il regime può essere prorogato per ulteriori 5 anni.

Per alcuni, la proroga della fiscalità agevolata è subordinata ad un versamento cash preventivo, senza remissione in bonis. In particolare, chi ha trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019 e, al 31 dicembre 2019, beneficiava del regime per i “lavoratori impatriati” ordinario, ha la possibilità di allungare di altri 5 anni la tassazione agevolata  previo versamento di un importo pari al 10% o al 5% – a seconda dei requisiti posseduti – dei redditi agevolati relativi all’annualità precedente a quella di esercizio dell’opzione.

Impatriati. Serve l’iscrizione all’AIRE per rinnovare la tassazione agevolata

La proroga su opzione e previo versamento riguarda chi in precedenza era iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero.  O comunque i cittadini di Stati membri dell’Unione europea (vedi comma 2-bis, art.5 DL 34/2019).

Posto che che con la modifica apportata al regime degli impatriati dal D.L. n. 34/2019, art. 5, l’iscrizione all’AIRE non rappresenta più un requisito indispensabile per l’accesso al regime fiscale riservato ai lavoratori impatriati, in Commissione finanze alla Camera è stato chiesto al Mef se la proroga in parola (previo versamento) riguardasse anche i soggetti non iscritti all’AIRE.

Ebbene la risposta del MEF su consulto con l’Agenzia delle entrate è negativa.

Atteso che l’opzione prevista dall’articolo 1, comma 50 della legge di bilancio 2021 intende consentire anche ai contribuenti che hanno trasferito la loro residenza prima del 30 aprile 2019 (ai quali, altrimenti, tale possibilità sarebbe preclusa ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto-crescita), la possibilità di fruire, per un ulteriore quinquennio, del regime speciale per i lavoratori impatriati, si ritiene che le condizioni alle quali il richiamato comma 50 subordina tale facoltà devono considerarsi tassative e, in quanto tali, non suscettibili di interpretazione estensiva.

Peraltro, continua l’Agenzia, anche il Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021, prot. 60353/2021,recante « Modalità di esercizio dell’opzione ai fini della proroga del riconoscimento dei benefici fiscali connessi al rientro in Italia prevede al punto 1.1, che:

i soggetti, diversi da quelli indicati all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge del 30 aprile 2019, n.

34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall’articolo 1, comma 50, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e diversi dai soggetti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, che siano stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’e- stero o che siano cittadini di Stati membri dell’Unione europea, che hanno già trasferito la residenza prima del 30 aprile 2019 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dal- l’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, possono optare per l’applicazione delle disposizioni di cui al- l’articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto- legge n. 34 del 2019 ».

Ne consegue che devono ritenersi in ogni caso esclusi dalla possibilità di esercizio dell’opzione coloro che, benché beneficiari, al 31 dicembre 2019, del regime speciale per i lavoratori impatriati:

  • non sono stati iscritti all’AIRE;
  • sono cittadini extra-comunitari anche se beneficiari del regime speciale per i lavoratori impatriati ordinario.

Dunque la mancata iscrizione all’AIRE preclude al contribuente la possibilità di esercitare l’opzione per la proroga del regime speciale per i lavoratori impatriati.

Riassumendo…

  • I lavoratori impartiti possono prorogare il regime fiscale agevolato per atri 5 anni (5+5);
  • per i soggetti che a decorrere dal 30 aprile 2019 hanno trasferito o trasferiscono la residenza fiscale in Italia, la proroga non è subordinata a particolari condizioni;
  • al contrario, chi ha trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019 e, al 31 dicembre 2019 già beneficiava del regime agevolato ordinario, può prorogare la tassazione ridotta solo se iscritto AIRE o cittadino UE.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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