Per fruire delle detrazioni fiscali per risparmio energetico è necessario che l’immobile oggetto dei lavori sia già dotato di impianto termico. In data 11 giungo 2020. è entrato in vigore il D.lgs n° 48 del 10 giugno 2020. Tale decreto introduce una nuova definizione di impianto termico e dunque nuovi requisiti tecnici. Difatti, per gli interventi effettuati a partire dall’11 giugno si dovranno rispettare le indicazioni fornire dal nuovo decreto.
Ecobonus: i requisiti degli immobili sui quali si effettuano i lavori
Ai fini della spettanza della detrazione eco bonus, gli edifici interessati dai lavori devono avere determinate caratteristiche ossia:
- devono essere esistenti cioè accatastati o almeno con domanda di accatastamento;
- devono essere dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento di risparmio energetico agevolabile.
Condizione questa richiesta per tutte le tipologie di intervento ad eccezione dell’installazione dei pannelli solari.
E’ inoltre necessario che siano stai pagati i relativi tributi se dovuti.
Anche per le unità collabenti deve essere dimostrabile che l’edificio è dotato di impianto di riscaldamento (impianto termico). Tale impianto deve essere situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica. Indicazioni rinvenibili nella risposta, Agenzia delle entrate, n° 138/2020.
La precedente definizione di impianto termico
Come da indicazioni fornite dall’Enea, un impianto termico, per essere considerato tale, deve rispondere alla definizione di cui al punto l-tricies del comma 1 dell’Art.2 del D.Lgs. 192/05 e successive modificazioni.
“Impianto termico è un impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato a energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW.
Infine, anche qualora le precedenti condizioni fossero soddisfatte, occorre ricordare che il prerequisito per accedere alle detrazioni è sempre il conseguimento di un risparmio energetico e che questo è difficile da raggiungere nella dismissione di impianti a biomassa, in quanto questa è considerata fonte fossile solo al 30% (cfr. FAQ Enea 10.D).
La nuova definizione di impianto termico
In data 11 giugno 2020 è entrato in vigore il D.Lgs 48/2020 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica dell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica” (GU Serie Generale n.146 del 10-06-2020).
Difatti, per gli interventi di risparmio energetico effettuati a partita dall’11 giugno vale la nuova definizione di impianto termico contenuto nel nuovo decreto legislativo.
In particolare, per impianto termico si intende: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singoleunità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate“.
Attenzione dunque a rispettare i requisiti sopra esposti. Pena la revoca della detrazione e la ripresa a tassazione della quota detraibile.