Entro il 30 settembre presenterò il 730/2020. In merito alla compilazione, come devono essere arrotondati gli importi riportati nel dichiarativo? Inoltre, presentando il modello quasi al ridosso della scadenza, entro quando saranno effettuai i conguagli d’imposta?
730/2020: la scadenza del 30 settembre
Il 730/2020 può essere presentato entro il 30 settembre.
Difatti tale data vale sia in caso di invio diretto sia:
- se l’invio è effettuato tramite CAF e altri professionisti abilitati
- o tramite il proprio datore di lavoro.
Da quest’anno, anche gli eredi possono ricorrere al 730.
La scadenza del 730 integrativo rimane invariata ossia al 25 ottobre che però quest’anno cade di Domenica; di conseguenza slitta a Lunedì 26.
Come arrotondare gli importi
In merito al 1° quesito su esposto, come istruzioni del 730/2020, gli importi da indicare nella dichiarazione devono essere arrotondati all’unità di euro:
- per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro oppure
- per difetto se inferiore a questo limite.
Ad esempio, 65,50 diventa 66; 65,51 diventa 66; 65,49 diventa 65.
“Sul modello sono prestampati due zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali vanno indicati gli importi”
L’effettuazione dei conguagli con 730 in scadenza
Circa la domanda sull’effettuazione dei conguagli, il datore di lavoro ricevuto il risultato contabile del 730 procede ad effettuare i conguagli in busta paga.
Difatti:
- i conguagli ( credito o a debito) sono effettuati a partire dal mese successivo
- a quello di ricezione del risultato contabile.
Nel caso specifico, se il datore di lavoro riceverà il 730/4 nel mese di ottobre i conguagli saranno effettuati a partire dal mese di novembre.
Nel mese di novembre si paga anche il 2° acconto Irpef.
Si ricorda che i sostituti d’imposta, per poter effettuare operazioni di conguaglio, hanno l’obbligo di ricevere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730-4 dei propri dipendenti.
Indicazioni, quest’ultime, rinvenibili sul portale istituzionale dell’Agenzia delle entrate.
Se il sostituto d’imposta non è indicato correttamente
Se, presentato il 730, il contribuente si accorge:
- di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o
- di averli forniti in modo inesatto,
può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati.
Circa la compilazione del nuovo 730, lo stesso:
- deve contenere le stesse informazioni del modello 730 originario,
- ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.
Ancora, si deve indicare il codice 2 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.
Si ricorre al 730 integrativo anche e contestualmente, per integrare la dichiarazione sia in relazione ai dati del sostituto d’imposta sia ad altri dati della dichiarazione; altri dati da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta invariata.