Perde il lavoro è un evento che potrebbe avere conseguenze abbastanza pesanti per il lavoratore e la sua famiglia. Perdere il lavoro significa perdere la fonte del sostentamento economico necessario al vivere (anzi al sopravvivere) quotidiano. Ma non solo. Chi perde il lavoro vede calpestata anche un po’ di dignità. Ad ogni modo, dal punto di vista economico il legislatore tende la mano. C’è la NASPI (la c.d. disoccupazione).
Si tratta di un’indennità mensile pagata dall’INPS dietro domanda del lavoratore stesso.
Chi può averla
Possono chiedere la NASPI, sempre a condizione che il lavoro sia perso involontariamente, i dipendenti subordinati compresi:
- apprendisti;
- soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
- personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
- dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni (ad esempio gli insegnanti supplenti).
Altro requisito è quello di poter far valere almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
NASPI: domanda, pagamento e importo (massimo)
La NASPI si chiede all’INPS presentato apposita domanda (direttamente o anche tramite patronato). In merito alla decorrenza, la prestazione decorre
- dall’ 8°giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’8° giorno. Ovvero dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l’8° giorno successivo alla cessazione
- dall’8° giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, se la domanda viene presentata entro l’8° giorno. Ovvero dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l’8° giorno
- dal 38° giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda viene presentata entro il 38° giorno. Ovvero dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata oltre il 38° giorno successivo al licenziamento.
In merito al pagamento, la prestazione è pagata mensilmente dall’INPS per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni.
È in ogni caso stabilito un importo massimo mensile. Per l’anno 2024 la NASPI massima mensile non può superare 1.550,42 euro (Circolare INPS n. 25 del 2024).
Riassumendo
- la NASPI spetta al lavoratore dipendente che perde involontariamente il lavoro
- si può avere anche la NASPI i caso di dimissioni
- la domanda è all’INPS
- è pagata mensilmente
- l’importo massimo NASPI per il 2024 è stabilito nella Circolare INPS n. 25 del 2024.