Dal 1° gennaio 2024 anche i forfettari sono entrati nel mondo della fatturazione elettronica. Nessuno escluso, poco importa se la soglia di ricavi/compensi raggiunta nel 2023 sia oltre o entro la soglia di 25.000 euro. Chi fino a oggi ha fatto uso del cartaceo, sapeva di dover apporre sulla fattura la marca da bollo. Ciò in applicazione del principio di alternatività tra Iva e imposta di bollo. Posto che i forfettari non applicano l’Iva in fattura ossia non esercitano il diritto di rivalsa, viene da sé l’obbligo di indicazione dell’imposta di bollo sulla fattura.
Se fino a oggi, era necessario apporre il contrassegno cartaceo, dal 1° gennaio con l’obbligo di fattura elettronica ciò non è più possibile. Dunque, l’imposta sarà assolta all’atto della predisposizione della fattura elettronica, selezionando l’apposita casella di compilazione.
Detto ciò, la domanda che in molti si pongono è una. Se addebito in capo al committente l’imposta di bollo indicata in fattura questa fa reddito?
Ebbene, vediamo quali sono stati i chiarimenti principali dell’Agenzia delle entrare sulla questione in esame.
L’imposta di bollo. Come si paga?
Innanzitutto, individuiamo la norma che fissa l’entità dell’imposta di bollo indicata in fattura.
L’art.1 del Dpr n. 642/1972 che stabilisce che sono soggetti all’imposta “(…) gli atti, documenti e registri indicati nell’annessa tariffa” e, nel caso specifico, l’articolo 13, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata allo stesso decreto, che stabilisce che è dovuta l’imposta di bollo, fin dall’origine, nella misura di 2 euro, per ogni esemplare, per le “Fatture, note conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti (…), ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria”.
Tale importo non è dovuto “quando la somma non supera lire 150.000” (77,47 euro) in base alla nota 2, lettera a) dello stesso articolo 13.
Dunque, l’imposta di bollo si applica nella misura di 2 euro per ogni per fattura.
Detto ciò, l’imposta di bollo sulle fatture può essere assolta:
- mediante contrassegno (per le sole fatture cartacee);
- con le modalità virtuali (tanto per le fatture cartacee quanto per quelle emesse con sistemi elettronici);
- con le modalità individuate dall’articolo 6 del Dm 2014.
Tale ultima modalità riguarda le fatture elettroniche emesse tramite Sistema di Interscambio, S.d.I. Unica modalità di emissione delle fatture ammessa dal 1° gennaio 2024. Ciò vale per tutti i titolari di partita Iva. Senza distinzioni.
Dalla fattura cartacea a quella elettronica. Cosa cambia per l’imposta di bollo?
In base a quanto detto fin qui, la prima conseguenza dell’obbligo di fatturazione elettronica è che non è più possibile utilizzare il contrassegno cartaceo.
Tuttavia, questo cambiamento porta dei vantaggi, infatti, non sarà più necessario recarsi dal tabaccaio per acquistare i contrassegni. La procedura di compilazione della fattura elettronica, anche tramite il servizio gratuito dell’Agenzia delle entrate, consente di barrare semplicemente una casella per indicare “imposta di bollo virtuale” (articolo 6 del Dm 2014, n° 3 dell’ultimo punto elenco da non confondere con il “Bollo virtuale”, punto 2).
In tal modo, l’imposta si intende formalmente assolta. Poi sarà necessario procedere al pagamento tramite la procedura messa a disposizione dell’Agenzia delle entrate che mette in evidenza, in riferimento a ogni singolo trimestre, il totale dell’imposta da versare.
E’ possibile pagare indicando semplicemente il proprio IBAN. Tutto avviene con una procedura automatica. C’è anche la possibilità di stampare l’F24 ed effettuare il pagamento tramite i canali tradizionali.
Imposta di bollo 2 euro su fattura forfettari: fa reddito?
Abbiamo chiarito come funziona l’applicazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, comprese quelle dei forfettari. Abbiamo visto anche come si effettua il versamento.
Ora però dobbiamo rispondere ad una domanda.
L’imposta di bollo di 2 euro apposta sulla fattura dei forfettari, fa reddito?
Ebbene, per rispondere a tale quesito, ci viene in aiuto l’Agenzia delle entrate.
Con la risposta n°428 del 12 agosto 2022, l’Agenzia delle entrate ha analizzato la seguente situazione.
Un contribuente in regime forfettario, aveva chiesto lumi circa l’assoggettabilità o meno a tassazione, nell’ambito del suddetto regime, dell’imposta di bollo addebitata in fattura ai propri clienti. A suo dire, la disciplina dell’imposta di bollo, nella parte in cui prevede la solidarietà passiva nel pagamento, in capo a tutti coloro che fanno uso di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall’origine, fa si che in capo al contribuente che emette fattura non sussista un obbligo esclusivo di pagamento.
Inoltre, il concetto di ricavo/compenso a cui fa riferimento la norma sul forfettario, è da ricondurre solo alla remunerazione delle prestazioni rese al cliente. Non ad altre somme come l’imposta di bollo.
Tuttavia però, l’Agenzia delle entrate è di tutt’altro parere. Infatti, secondo il Fisco, l’imposta di bollo addebitata in fattura è assimilabile ai ricavi e ai compensi e concorre alla determinazione forfettaria del reddito soggetto a imposta sostitutiva.
In poche parole, è un importo tassabile. Al pari della somma corrisposta per la prestazione eseguita.
Riassumendo…
- Dal 1° gennaio 2024 anche i forfettari sono tenuti a rispettare l’obbligo di fatturazione elettronica;
- di conseguenza cambiano anche le modalità di apposizione dell’imposta di bollo sulla fattura;
- non cambia però la tassazione, l’imposta di bollo addebitata al cliente fa reddito.