Imposta di bollo sui conti correnti: istruzioni per l’uso

Il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 24 maggio 2012 che ha visto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale lo scorso 1 giugno 2012 ha il merito di attuare la nuova disciplina prevista in merito all’imposta di bollo sui conti correnti e i prodotti finanziari, modificata dalla manovra salva Italia.
12 anni fa
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Sul bollo sui conti correnti  e sugli strumenti finanziari, un decreto del Ministero  dell’Economia ha dato attuazione alle novità introdotte con la manovra salva Italia e dal recente decreto fiscale, il DL 16/12.

 

Imposta di bollo: i chiarimenti del Ministero

Innanzitutto si ricorda che dal 1 gennaio 2012 il bollo sui conti correnti e libretti di risparmio presso banche e Poste Italiane ammonta per le persone fisiche a 34,20 euro, mentre per quelle diversa da quelle fisiche a 100 euro.

Nel decreto del Ministero dell’economia e delle finanze si chiarisce che per stabilire se sia dovuto l’importo di 34,20 euro o di 100, devono tenersi in considerazione precisi criteri.

In primo luogo, per i libretti al portatore deve essere considerato il soggetto che ha richiesto l’emissione. 

Nel caso inoltre in cui vi siano più rapporti di conto corrente ovvero libretti intestati in maniera identica, il bollo di 34,20 euro in caso di persone fisiche o di 100 per i soggetti diversi è dovuto per ogni rapporto o libretto.

 

Giacenza media conto corrente

Altra precisazione riguarda il cliente persone fisica che non deve pagare il bollo, quando il valore medio di giacenza degli estratti conto o dei rendiconti non supera l’importo di 5mila euro.

Il calcolo della media per capire se si possa godere o meno di questa esenzione deve essere fatto in riferimento al solo periodo rendicontato e non su base annua.

Inoltre per calcolare la giacenza media devono essere considerati tutti i rapporti di conto corrente  ei libretti di risparmio identicamente intestati, intrattenuti con la stessa banca, con le Poste italiane spa o emessi da Cassa depositi e prestiti.

Se poi il valore della giacenza media, in relazione al periodo rendicontato, risulta negativo, sempre che i conti correnti siano intestati a persone fisiche, si prevede un ulteriore caso di esenzione.

E’ bene specificare che i conti negativi non devono essere calcolati nella media per valutare la giacenza inferiore a 5mila euro.

 

Imposta di bollo strumenti finanziari

Sui prodotti finanziari e sui depositi bancari e postali, il bollo ha una misura proporzionale dell’1 per mille per il 2012 che diventerà dell’1,5 per mille per gli anni successivi.

Sono gli enti gestori che applicano il bollo in funzione del valore di mercato. Quando manchi questo valore si applica il valore nominale o di rimborso dei prodotti finanziari.

Se anche questo valore nominale o di rimborso dovesse mancare, si prende a riferimento il costo di acquisto desumibile dalle evidenze dell’intermediario.

 

Bollo conti deposito

Il recente decreto fiscale, il DL 16/12 convertito in legge n. 44712 ha precisato tra l’altro che l’imposta di bollo deve essere applicata ora anche ai conti deposito, sia bancari che postali, anche se rappresentati da certificati. L’importo va da un minimo di 34,20 euro e solo per quest’anno fino a 1.200 euro.

Solo per quest’anno perché dal prossimo anno il tetto di 1.200 euro sparirà. Sempre nel decreto fiscale in questione inoltre è stato previsto che l’imposta di bollo non è dovuta per le comunicazioni ricevute ed emesse dai fondi pensione e dai fondi sanitari.

 

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Bogdan Bultrini

Il 6 Giugno del 2000 fonda il quotidiano online InvestireOggi.it di cui cura la progettazione e l'aspetto grafico, coopera alle strategie editoriali assieme al team di caporedazione, e amministra il Forum. E' iscritto all'Ordine dei Giornalisti di Roma.
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