Nella sospensione prevista dall’articolo 62 del Decreto Cura Italia ricadono anche i versamenti dell’imposta di registro da effettuare in sede di registrazione di un contratto di locazione o di comodato, ma ciò solo se ci si avvale della sospensione ai fini della registrazione dell’atto medesimo. E’ il chiarimento dato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 8/E del 2020. Il richiamato art. 62, comma 1, del menzionato decreto ha stabilito che sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
Il successivo comma 6 stabilisce che tali adempimenti andranno eseguiti entro il
30 giugno prossimo. Nella stessa circolare l’Amministrazione finanziaria ha precisato che rientrano nella sospensione anche quei
contratti di locazione e comodato il cui termine per la registrazione ricade nel periodo della sospensione. Pertanto, ricordando che i predetti contratti vanno registrati all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data di stipula o dalla data di decorrenza se anteriore, ad
esempio per un contratto con decorrenza 7 aprile 2020, poiché il termine entro cui fare la registrazione cade nel periodo di stop di cui al citato art. 62, l’adempimento potrà essere fatto entro il 30 giugno prossimo senza applicazione di sanzione.
L’imposta di registro non è sospesa per le annualità successive
Laddove, in sede di registrazione, per il contratto di locazione non si sia optato per la cedolare secca, come ben noto sono dovute imposta di registro e di bollo. E’, stato, quindi chiesto all’Agenzia delle Entrate se rientrasse nella sospensione in commento anche il versamento dell’imposta di registro. A questo proposito l’Amministrazione ha espresso parere favorevole ma con delle importanti precisazioni. Nella Circolare menzionata in premessa, espressamente è stato, infatti, detto che, poiché in base all’articolo 16 del Testo Unico dell’imposta di Registro (TUR) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131 la liquidazione dell’imposta da parte dell’Ufficio è subordinata alla richiesta di registrazione, se il contribuente si avvale della sospensione e non richiede la registrazione, non si determina neanche il correlato obbligo di versamento. Coerentemente, deve ritenersi che se il contribuente si avvale della sospensione anche per la registrazione dei contratti di locazione di immobili non sia tenuto al relativo versamento dell’imposta. Se, per contro, il contribuente, nonostante il beneficio della sospensione, chiede la registrazione dei contratti resta dovuto il relativo versamento dell’imposta. Non vale, invece, la sospensione in merito ai versamenti delle rate successive dell’imposta di registro dovuta per i contratti di locazione già registrati.