I buoni fruttiferi postali sono prodotti di investimento molto amati dagli italiani perché non hanno costi per la sottoscrizione e per il rimborso. In più sono garantiti dallo Stato Italiano, emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa e collocati sul mercato da Poste Italiane. Ci si chiede però se l’imposta sostitutiva sugli interessi derivanti da titoli percepiti da un soggetto non residente in Italia si applica.
Buoni fruttiferi postali ed imposta sostituiva sugli interessi
L’Agenzia delle Entrate con la risposta numero 109 del 15 febbraio 2021, ecco il link, ha chiarito un dubbio sui buoni fruttiferi postali.
Bfp: ecco cosa è successo
Una signora residente nel Regno Unito ed iscritta all’Aire dal 30 aprile 2016 possiede dei buoni postali fruttiferi decennali indicizzati all’inflazione sottoscritti nel 2012 quando era residente fiscalmente in Italia. La donna ritiene che ai fini dell’applicazione dell’articolo numero 239 del 1996 deve essere presa in considerazione soltanto la residenza fiscale al momento della riscossione e non quella al momento della sottoscrizione o altri cambi fatti nel mezzo. Questo perché gli interessi generati dai buoni dipendono dall’inflazione totale tra il momento in cui sono stati sottoscritti e la riscossione. Per questo la signora ritiene di non dover pagare l’imposta sul reddito di capitale in Italia se ancora residente all’estero al momento della riscossione.
Ecco la risposta dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate rispondendo alla domanda della signora ha comunicato che l’accertamento dei presupposti per stabilire l’effettiva residenza è una questione di fatto che non può “essere oggetto di istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n.212“. Per questo il parere nasce dal presupposto che la signora risieda nel Regno Unito.
Quando si applica il regime di esenzione su interessi bfp
Per quanto riguarda il regime di esenzione, il comma 3 dell’articolo 1 del regolamento recante le modalità applicate dell’imposta sostituiva di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996 numero 239 dispone che esso si applichi solo in caso di accertata continuità del diritto ovvero di avere la residenza non in Italia fino all’emissione del titolo. Qualora durante il periodo di possesso del buono cambino le condizioni per le quali è riconosciuto il diritto all’esenzione allora tale diritto “si esercita solo nel caso in cui l’attestazione di cui all’articolo 4 è acquisita dalla Poste italiane S.p.a. antecedentemente al verificarsi del mutamento“.
Tornando infine al caso in oggetto, l’Agenzia delle Entrate comunica che Poste applicherà l’imposta sostitutiva sugli interessi derivanti dai buoni postali fruttiferi perché la signora al momento dell’emissione di tali titoli risiedeva in Italia.
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