Il 16 giugno prossimo scade il termine di versamento della seconda rata dell’imposta sostitutiva riferita all’estromissione di immobili strumentali edizione 2019, ossia quella prevista dal comma 66 della Legge di Stabilità 2019. Con la predetta disposizione normativa, si ricorda, il legislatore ha ammesso la possibilità di escludere dal patrimonio dell’impresa (individuale) gli immobili strumentali (per destinazione o per natura) posseduto al 31 ottobre 2018.
Tale possibilità è stata originariamente concessa con riguardo agli immobili strumentali posseduti dall’imprenditore individuale alla data del 31 ottobre 2015 e, successivamente, per effetto del comma 566 della legge n.
Successivamente, dopo la pausa per il 2018, è stata prevista l’edizione 2019 (per immobili strumentali posseduti al 31 ottobre 2018) e da ultimo quella 2020 ad opera della manovra di quest’anno (per gli immobili posseduti al 31 ottobre 2019).
Il versamento dell’imposta sostitutiva per l’edizione 2019
Con riferimento all’edizione 2019, la scelta di estromettere andava fatta con comportamento concludente da mettere in atto entro il 31 maggio 2019 (con effetto retroattivo dal 1° gennaio dello stesso anno). La scelta comportava la necessità di versare l’imposta sostitutiva dell’8% da calcolarsi sulla differenza tra valore normale e valore fiscale dell’immobile estromesso. Il pagamento è previsto in due step:
- 1° rata (60% dell’importo dovuto) – era da pagarsi entro il 30 novembre 2019;
- 2° rata (40% dell’importo dovuto) – è da versarsi entro il 16 giugno 2020.
La prima rata è slittata al 2 dicembre 2019 poiché il 30 novembre cadeva d sabato. Dunque, entro il prossimo martedì occorre versare, invece, la 2° rata dell’importo dovuto. Il pagamento va fatto con F24 utilizzando il codice tributo “1127”.
L’omesso versamento ed il perfezionamento della scelta
La scelta di estromissione non si perfeziona con il comportamento concludente o con il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta, bensì con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori normale e fiscale del bene estromesso e dell’imposta sostitutiva.
Si tenga, in ogni caso, presente che l’omesso, insufficiente e/o tardivo versamento dell’imposta sostitutiva non rileva ai fini dell’esercizio dell’estromissione. In tale ipotesi, l’imposta sostitutiva non versata è iscritta a ruolo, salva la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso (Circolare n. 8/E del 2019).