Imposta sostitutiva sul TFR va versata entro il 16 dicembre. L’imposta sostitutiva è calcolata sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il TFR (trattamento di fine rapporto), la percentuale è dell’11%. Il versamento dell’imposta è a carico del datore di lavoro e avviene in acconto entro il 16 dicembre 2016 e a saldo entro il 16 febbraio 2017. Il versamento è dovuto esclusivamente nel caso in cui il TFR sia mantenuto in azienda. Per i soggetti che aderiscono ad una forma pensionistica complementare non si verifica il presupposto per l’applicazione dell’imposta sostitutiva in quanto risultano privi del trattamento di fine rapporto che viene interamente destinato al fondo pensione.
Imposta sostitutiva: calcolo della rivalutazione del TFR
Il codice civile con l’art. 2120 prevede che il fondo TFR accantonato al 31 dicembre di ogni anno deve essere rivalutato sulla base di un coefficiente composto da un tasso fisso dell’1,50% e da uno variabile pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
La rivalutazione del TFR va effettuata alla fine di ciascuno anno o al momento della cessazione del rapporto di lavoro. In quest’ultimo caso l’indice ISTAT è quello risultante nel mese in cui è avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro.
La rivalutazione del TFR è soggetta all’imposta sostitutiva, con aliquota pari all’11%. Il versamento dell’imposta avviene in due momenti, dapprima in acconto e poi a saldo.