La manovra Monti tra le varie misure previste ha introdotto un’imposta straordinaria sulle attività finanziarie oggetto di emersione ai sensi della legge n. 102/2009 e dalla legge n. 409/2001, il cosiddetto scudo fiscale, nelle sue versioni precedenti.
TASSA SU ANONIMATO: IL VALORE DELLE ALIQUOTE
E’ l’articolo 19, del dl 201 del 2011, che introduce un’imposta speciale sulle attività oggetto di emersione, ai sensi dell’articolo 13 bis del decreto legge 2009, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni, e degli articoli 12 e 15 del decreto legge 25 settembre 2001, n.
COS’E’ LO SCUDO FISCALE
E’ bene specificare che per scudo fiscale si deve intendere quella disposizione che ha lo scopo di regolarizzare il rientro capitali in Italia detenuti irregolarmente all’estero. Oltre al rientro di capitali in Italia, vi è la regolarizzazione all’estero.
Nel primo casi è un intermediario, che è incaricato del rientro dei capitali ed al quale viene fatta la dichiarazione riservata.
Per intermediari finanziari si intendono società fiduciarie, banche, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, agenti di cambio, società di investimento non residenti e organizzazioni di banche estere. Nel secondo caso, la regolarizzazione prevede invece che il contribuente mantenga la detenzione dei suoi beni all’estero, rivolgendosi a intermediari finanziari, presso cui si apriranno conti riservati, e agli stessi dovrà presentarsi la dichiarazione riservata, sempre in forma anonima.
NUOVO SCUDO: QUALI SONO LE ATTIVITA’ OGGETTO DI EMERSIONE
Il decreto legge 201 2011 ha parlato in maniera espressa di attività finanziarie oggetto di emersione. Cosa sono queste attività finanziarie oggetti di emersione? Si intende per attività finanziarie in questo senso: denaro, le azioni e strumenti finanziari assimilati, quotati e non quotati, le quote di società ancorché non rappresentate da titoli, i titoli obbligazionari, i certificati di massa, le quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio, indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, le polizze assicurative produttive di redditi di natura finanziaria, i finanziamenti a società non residenti.
Speciale annuale perché non si prevede un prelievo una tantum, come indicato nelle prime edizioni del decreto, bensì un prelievo fisso, che ha una misura specifica: il 4 per mille annuo, che diventa il 10 per mille nel 2012 e il 13,5 per mille nel 2013.
IMPOSTA SCUDO FISCALE INTERMEDIARI FINANZIARI: COSA PREVEDE LA LEGGE
Nella stessa disposizione sull’imposta sullo scudo fiscale viene previsto che gli intermediari finanziari devono provvedere a trattenere l’imposta direttamente dal conto del soggetto che ha effettuato l’emersione. Altrimenti gli stessi ricevono la provvista direttamente dal contribuente e una volta ricevuta gli intermediari procedono ad effettuare il versamento entro il 16 febbraio di ogni anno, con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell’anno precedente.
OBBLIGO COMUNICAZIONI INTERMEDIARI FINANZIARI
Ma i compiti degli intermediari finanziari non si arrestano qua. Essi devono anche segnalare all’Agenzia delle Entrate, i dati di quei contribuenti nei cui confronti non è stata applicata e versata l’imposta, né prelevata direttamente dal conto del soggetto, né versata agli stessi intermediari da questi ultimi.
In questo casi, nei confronti di questi contibuenti, l’imposta viene riscossa con l’iscrizione a ruolo.
Quando poi l’imposta non viene versata, viene applicata una sanzione pari all’importo non versato. Per l’accertamento e la riscossione dell’imposta e per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposta di bollo.
TASSA SCUDO FISCALE: PERPLESSITA’ E DUBBI
I tecnici ministeriale e non hanno avanzato dubbi e problemi applicativi in merito all’applicazione dell’imposta al 4 per mille, che diviente dal 10 per mille nel 2012 e del 13,5 per mille nel 2013 sulle attività finanziarie oggetto di emersione. Dubbi derivanti in primo luogo dal fatto che detto prelievo avviene sul valore delle attività segretate alla data del 6 dicembre 2011. Ma bisogna stabilire cosa debba intendersi per attività segretate, considerando che per lo scudo fiscale italiano, a differenza che per gli altri Paese europei e non, si è garantito l’anonimato, tanto che l’imposta in questione è definita per l’appunto come tassa sull’anonimato.
Altra questione che andrebbe risolta è quella in merito al fatto della non applicazione dell’imposta di bollo speciale e al versamento dagli intermediari finanziari, i quali sono anche i soggetti che devono segnalare all’Agenzia delle Entrate i nomi dei contribuenti. E’ evidente che per le attività rimpatriate, viene meno l’anonimato e non si può parlare più di tassa sull’anonimato? Si rinvia a interventi ministeriali, che risolvano questi problemi tecnici.
IMPOSTA ATTIVITA’ FINANZIARIE ALL’ESTERO: DECORRENZA 2011
Ma la disposizione del decreto salva Italia sullo scudo fiscale, introduce anche un’altra importante novità. Il riferimento è all’imposta in tal caso sulle attività finanziarie detenute all’estero, In tal caso viene previsto che sul valore dell’e attività finanziarie detenute all’estero, si applica un’imposta con decorrenza dal 2011, dove la detenzione è in mano alle persone fisiche residenti in Italia.
Si guarda al valore delle attività finanziarie, composto dal valore di mercato, rilevato al termine di ogni anno solare nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie, anche usando la documentazione dell’intermediario estero di rifeirmento per le singole attività e, in mancanza secondo il valore nominale o di rimborso.
Da questa imposta viene dedotta, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito di imposta di misura pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie (Tassazione immobili all’estero e attività finanziarie nella Manovra Monti).