Parliamo di imposta di successione per quanto riguarda i debiti di un soggetto defunto. In particolare cerchiamo di fare chiarezza in merito alla deduzione dalle tasse nel caso di un’eredità. Che cosa dice la legge in merito?
La sentenza della Commissione tributaria
Secondo una recente sentenza della Commissione tributaria Regionale della Lombardia, numero 4962/2016, solamente i debiti pattuiti per diritti o beni non contenuti nell’eredità non sono deducibili dall’imposta sulle successioni. In ogni caso deve essere l’Agenzia delle Entrate a provarlo.
La sentenza in questione ha dato una risposta esaustiva sulla maniera per ottenere una sottrazione dall’imposta sulla successione nel caso di debiti nell’eredità, quando sul conto del deceduto risulti un saldo passivo. In tal senso i soggetti eredi possono conseguire una detrazione pari ai debiti lasciati dal defunto a patto che questi debiti riguardino contratti per l’acquisizione di beni o diritti contenuti nell’eredità. Ovviamente tutto ciò deve essere provato con documenti dall’Agenzia delle Entrate. Sarà proprio quest’ultima ad accettare o rifiutare lo sconto sull’imposta di successione basandosi sul testo unico dell’articolo 20-24 dell’imposta di successione, il quale stabilisce che le passività sono deducibili se documentate mentre non si possono detrarre i debiti che riguardano beni o diritti non compresi nell’eredità. E’ sempre l’Agenzia delle Entrate a dover dimostrare che i debiti suddetti non fanno parte dell’acquisto di beni o diritti presenti nell’eredità.