L’agenzia delle entrate, con la risposta all’istanza di interpello n. 51 del 20 gennaio 2021, ha fornito utili chiarimenti in merito alla corretta determinazione della base imponibile di una rendita in successione. Vediamo meglio di cosa si tratta.
Quesito del contribuente
L’istante rappresenta che nel 2020 si è aperta la successione del marito, titolare di una farmacia caduta in successione.
La stessa è stata nominata unica erede, mentre il dipendente è stato nominato legatario. Oggetto del legato a lui attribuito è la suddetta farmacia.
Lo stesso legato, spiega l’istante, è gravato dall’onere del pagamento, a favore dell’istante, di una rendita vitalizia con cadenza annuale.
Ai sensi di legge, in caso di legato con onere, il beneficiario dell’onere si presume a sua volta legatario. Per questo motivo, l’istante è tenuta ad indicare nella dichiarazione di successione anche la suddetta rendita.
L’istante, dunque, chiede all’Agenzia dell’e entrate dei chiarimenti in merito alla corretta determinazione della base imponibile di questa rendita (apparentemente) “vitalizia”.
Non si tratta di una rendita vitalizia ma a “tempo determinato”
L’istante, essendo beneficiaria sia dell’eredità, sia del legato, dal quale trae un ulteriore arricchimento, ai fini fiscali, è considerata a sua volta legataria e, quindi, deve indicare nella dichiarazione di successione anche la rendita che le perviene per effetto del testamento.
Ai sensi dell’articolo 671 del codice civile, il legatario non è tenuto a corrispondere somme superiori al valore del legato.
Per questo motivo, spiega l’Ade, non può trattarsi di una “rendita vitalizia” ma piuttosto di una “rendita a tempo determinato”, essendo stato stabilito dalle parti sia il valore della cosa legata che i tempi e le modalità di pagamento.
Pertanto, ai fini del calcolo del valore della rendita in argomento trova applicazione, nell’ipotesi in esame, quanto previsto dall’articolo 17, lettera b), secondo cui:
La base imponibile, relativamente alle rendite e pensioni comprese nell’attivo ereditario, è determinata assumendo (…) b) il valore attuale dell’annualità, calcolato al saggio legale di interesse e non superiore al ventuplo (attualmente 2000 volte) della stessa, se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato.