La normativa sui guadagni all’estero è complicata. I lavoratori si muovono sul filo del rasoio: da un lato c’è il rischio di doppia tassazione, dall’altro quello di evasione fiscale. E passare il confine in questa situazione border line è pericolosamente facile in entrambe le direzioni. Come regolarsi allora?
Convenzioni contro la doppia tassazione: con quali Stati valgono
L’Italia ha stipulato con alcuni Paesi delle convenzioni internazionali per evitare la doppia tassazione. Questi accordi hanno anche l’obiettivo di prevenire l’evasione fiscale in un’ottica di cooperazione amministrativa.
Guadagni all’estero e credito d’imposta: come evitare la doppia tassazione
L’ordinamento fiscale italiano adotta altresì il sistema del credito d’imposta per evitare le conseguenze della doppia tassazione qualora non esistano appositi accordi tra Stati. Il credito per i redditi prodotti all’estero è disciplinato dall’articolo 165 del Tuir e si applica a tutti i soggetti Irpef e Ires. Presupposti di applicabilità sono: la produzione di un guadagno estero; il concorso di suddetto reddito alla formazione del reddito in Italia; il pagamento di imposte estere a titolo definitivo. Nella circolare emergono anche chiarimenti sulla nozione di reddito estero e sul concetto di versamento definitivo delle imposte estere in funzione del foreign tax credit. Si considera “definitivo” il versamento delle imposte estere allorquando non è prevista per il contribuente la possibilità di rimborso totale o parziale.
Redditi all’estero: casi particolari e normativa
La regola della per country limitation 8 comma 3 dell’articolo 165 del Tuir) vale per i contribuenti che producono redditi in più Stati esteri. In altre parole il credito di imposta va calcolato separatamente per ciascuno Stato. Se il guadagno all’estero concorre solo in modo parziale alla formazione dell’imponibile domestico, la riduzione dell’imposta estera detraibile avviene nella misura corrispondente. Il comma 6 dell’articolo 165 del Tuir introduce il meccanismo del cd riporto, all’indietro e in avanti (“carry back” e “carry forward”), delle eccedenze di imposta estera rispetto alla quota di imposta italiana sullo reddito estero e delle eccedenze di imposta italiana rispetto a quella estera versata definitivamente in relazione allo stesso reddito estero. Misure ad hoc sono previste per le stabili organizzazioni di imprese italiane che pagano imposte in un Paese terzo. In questo caso l’even