Ancora pochi giorni per il versamento dell’acconto IMU 2021, in scadenza il 16 giugno (il saldo scade il 16 dicembre 2021). Diversi sono, tuttavia, i possessori di immobili non interessati della scadenza poiché espressamente esentati dal legislatore. Vediamo chi sono.
Prima di procedere è importante sottolineare che i casi di esenzione che si elencano sono quelle previsti dal legislatore. A questi potrebbero aggiungersene altri previsti appositamente dalla delibera IMU del comune. Inoltre poiché l’IMU è un tributo dovuto in funzione della percentuale e mesi di possesso, ne consegue che le agevolazioni previste si applicano in funzione di tali elementi.
Esenzione IMU abitazione principale, pertinenze ed assimilazioni
Sono esentati dall’IMU 2021 gli immobili adibiti ad abitazione principale del possessore e del suo nucleo familiare, purché appartenente a categoria catastale non di lusso (ossia diverse da A/1, A/8 ed A/9). Esentate anche le pertinenze dell’abitazione principale nel limite massimo di tre, ciascuna appartenente a categoria catastale C/2, C/6 e C/7.
Non è dovuta IMU 2021, nemmeno sugli immobili assimilati ad abitazione principale (sempre se appartenenti a categorie catastali non di lusso). In dettaglio si tratta di:
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali
- casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice
- il solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
- solo se previsto dalla delibera comunale, l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata).
Terrei agricoli e aree edificabili: quando scatta l’esenzione IMU
Casi di esenzione riguardano anche terreni agricoli e aree edificabili.
- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), indipendentemente dalla loro ubicazione
- ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448
- ad immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile
- ricadenti in aree montane o di collina delimitate, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993.
In merito ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), c’è da precisare che l’esenzione si applica a condizione che sia verificato congiuntamente possesso e conduzione del terreno (non è esente, ad esempio, il coltivatore diretto proprietario del terreno ceduto in affitto a terzi).
Esenti anche i terreni “edificabili” purché posseduti e condotti da coltivatori diretti oppure IAP.
Altre esenzioni IMU
Per ulteriore previsione normativa (comma 759 legge di bilancio 2020) sono esenti dall’IMU i seguenti ulteriori immobili:
- gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali
- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9
- gli immobili con destinazione ad usi culturali
- i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto
- quelli di proprietà della Santa Sede
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione all’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia
- gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di determinate attività con modalità non commerciali.
E’, invece, dovuta l’IMU 2021 sugli immobili dei partiti politici e alle fondazioni bancarie indipendentemente dalla destinazione d’uso.
Esenzione acconto IMU 2021 per alberghi e strutture ricettive
Il comma 599 della Legge d bilancio 2021, ha stabilito l’esenzione dall’acconto IMU 2021 per gli immobili in cui sono svolte le seguenti attività:
- stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali
- alberghi, pensioni e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, purché i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate
- immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni
- discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate.
Condizione fondamentale ai fini dell’esenzione è che il possessore dell’immobile (inteso come proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, come ad esempio usufrutto, enfiteusi, ecc.) sia colui che svolge l’attività in tali immobili.
Inoltre il decreto Agosto ha stabilito l’esenzione per il 2021 e 2022 per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli.
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