La nuova IMU si trova al secondo anno di attuazione, dopo la sua introduzione a decorrere al 1° gennaio 2020.
Il tributo ricalca, comunque, in gran parte la disciplina della vecchia IMU ed incorpora anche la vecchia TASI. Rimaste identiche anche le scadenze. Quindi, con riferimento all’IMU 2021:
- l’acconto è da versarsi entro il 16 giugno 2021
- il saldo scadrà, invece, il 16 dicembre 2021.
Un caso particolare è quello dell’IMU 2021 l’immobile oggetto d’asta. Vediamo, dunque, in tale sede, le regole da considerare.
IMU 2021: presupposto e soggetti passivi
Per comprendere il corretto trattamento IMU 2021 per l’immobile all’asta, occorre partire da quello che è il presupposto del tributo, ossia ciò che fa sorgere l’obbligo di versamento, e chi sono i soggetti passivi, ossia coloro che sono obbligati al versamento (vedi anche IMU 2021: presupposto d’imposta e soggetti passivi).
In merito al presupposto, ciò che fa sorgere l’obbligo di assolvere l’IMU è il “possesso” dell’immobile, inteso come proprietà o altro diritto reale di godimento (usufrutto, enfiteusi, ecc.).
Ai sensi del comma 743 della manovra di bilancio 2020, sono soggetti passivi IMU:
- i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi
- il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
Non è, invece, mai soggetto passivo IMU il detentore dell’immobile nell’ambito di un contratto di locazione (quindi, inquilino).
Le regole per l’IMU sull’immobile all’asta
L’immobile oggetto d’asta è dapprima “pignorato” e, quindi, sottratto alla “disponibilità” del proprietario e rimesso nelle mani del “custode giudiziario”.
Il soggetto pignorato (proprietario dell’immobile), dunque, è spogliato della “detenzione” materiale del bene e non della “proprietà”.
In altri termini, con il solo atto di pignoramento non si trasferisce ancora “la proprietà” del bene ma solo la “detenzione materiale” dello stesso. Il titolo di proprietà, invece, si trasferirà solo dal momento in cui ci sarà il decreto di trasferimento (una volta che l’immobile è acquistato all’asta dal nuovo proprietario).
Poiché come detto il presupposto dell’IMU è il possesso (inteso come proprietà), ne consegue che, per l’IMU 2021 immobile all’asta:
- fino al decreto di trasferimento, il soggetto passivo resta il contribuente pignorato
- solo dopo il decreto di trasferimento, l’IMU su quell’immobile è dovuta dal nuovo proprietario.
A questo proposito, ricordiamo che l’IMU è un tributo dovuto in base anche ai mesi di possesso (si considera per intero il mese in cui il possesso si è protratto per più di 15 giorni), questi sarà interessato anche dalla scadenza del saldo di dicembre prossimo.
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