L’IMU 2021 (come per gli anni passati) è da pagarsi anche sugli impianti fotovoltaici. Tuttavia, ciò solo laddove l’impianto è considerato come immobile dotato di autonoma rendita catastale.
Intanto la scadenza del primo appuntamento per il versamento del tributo si avvicina. Infatti, entro il 16 giugno 2021 è da versarsi l’acconto IMU 2021; mentre per il saldo ci sarà tempo fino al 16 dicembre 2021.
La base di calcolo per l’IMU 2021 dei fabbricati
Nel caso in cui oggetto di liquidazione dell’IMU 2021 sia un fabbricato, la base imponibile di calcolo dell’imposta, su cui applicare poi l’aliquota prevista dal comune di ubicazione, è data da dalla rendita catastale, rivalutata del 5% e poi moltiplicata per i seguenti coefficienti:
- 160, se trattasi fabbricati di categoria catastale A (tranne A/10)
- 80, se trattasi fabbricati di categoria catastale A/10
- 140, se trattasi fabbricati di categoria catastale B
- 55, per fabbricati di categoria catastale C/1
- 160, se trattasi fabbricati di categoria catastale C/2, C/6 e C/7
- 140, se trattasi fabbricati di categoria catastale C/3, C/4 e C/5
- 65, se trattasi fabbricati di categoria catastale D (tranne D/5)
- 80, se trattasi fabbricati di categoria catastale D/5.
IMU 2021: le regole per impianti fotovoltaici
Come anticipato in premessa anche gli impianti fotovoltaici possono essere assoggettati ad IMU ma solo laddove dotati di autonoma rendita catastale.
Quando sussiste obbligo di accatastamento dell’impianto fotovoltaico?
La risposta alla citata domanda è contenuta nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36/E del 2013. In tale documento di prassi è chiarito che,
con riferimento alle installazioni fotovoltaiche poste su edifici ed a quelle realizzate su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari censiti al catasto edilizio urbano, non sussiste l’obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili.
La loro installazione aumenta la rendita catastale dell’edificio su cui sono installati. Pertanto, il proprietario deve presentare apposita domanda di variazione catastale.
Sussiste, invece, ad esempio, obbligo di accatastamento (e quindi di pagamento dell’IMU) per i cosiddetti parchi fotovoltaici, in quanto dotati di autonomia funzionale, da accertare in apposite categorie catastali (D/1 – Opifici, oppure D/10 – Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole).
Potrebbero anche interessarti: