Il possibile conguaglio IMU 2023 da pagarsi entro il 29 febbraio 2024 potrebbe avere i suoi impatti anche sul versamento dell’importo minimo che non si è pagato nel 2023.
Proviamo a spiegarci meglio.
L’IMU, come noto, colpisce il possesso di immobili (case, terreni, ecc.). Dove per possesso si intende la proprietà o la titolarità di altro diritto reale di godimento (usufrutto, enfiteusi, ecc.). È un tributo dovuto in base alla percentuale e ai mesi di possesso. Si computa per intero il mese in cui il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso si compone.
Si versa in acconto e saldo, con scadenza rispettivamente il 16 giugno e 16 dicembre di ogni anno. Dunque, per l’IMU 2023, l’acconto doveva pagarsi entro il 16 giugno 2023 e il saldo entro il 18 dicembre 2023 (il 16 dicembre era sabato).
L’importo minino a 12 euro
La legge sull’IMU (commi 732-784 legge di bilancio 2020) stabilisce un importo al di sotto del quale il tributo non è dovuto. Attualmente questo importo è fissato in 12 euro e si riferisce all’imposta complessivamente dovuta.
Pertanto, se l’IMU complessiva del 2023 (acconto più saldo) dovuta su immobile era inferiore a 12 euro non doveva essere pagata. Laddove, invece, superiore, l’imposta era da versarsi secondo le due scadenze indicate (16 giugno acconto e 18 dicembre saldo).
L’IMU è un tributo di competenza comunale, ossia del comune in cui l’immobile si trova. E ai comuni il legislatore concede una certa autonomia regolamentare. Nel senso che il comune può deliberare, entro certi limiti, aliquote ed importi diversi rispetti a quelli fissati dalla legge nazionale.
Tra i margini di manovra c’è anche l’importo minimo IMU. Questo significa che per conoscere il vero importo minimo IMU bisogna sempre consultare la delibera del comune. Ciò in quanto quel comune potrebbe aver deliberato un importo minimo più alto rispetto ai 12 euro.
Nuovo conguaglio IMU 2023 a febbraio 2024: gli effetti sull’importo minimo
La stessa legge IMU dice che, con riferimento ad ogni anno d’imposta, se il comune emana una nuova delibera questa è considerata tempestiva e, quindi, efficace per quell’anno se pubblicata sul sito del MEF entro il 28 ottobre dello stesso anno.
Questa stava significando che un’eventuale delibera IMU 2023 era da considerarsi efficace e, quindi, applicabile per il tributo dovuto nel 2023 solo laddove pubblicata entro il 28 ottobre 2023.
La legge di bilancio 2024 (commi 72-74), tuttavia, limitatamente all’IMU 2023 ha stabilito che è tempestiva e, quindi, efficace la delibera IMU pubblicata entro il 15 gennaio 2024. Inoltre è stabilito che, l’eventuale conguaglio tra quanto già versato di IMU nel 2023 e quanto si dovrebbe versare in applicazione della nuova delibera, si dovrà pagare (senza sanzione e interessi) entro il 29 febbraio 2024.
Ora si supponga che il sig. Antonio possiede esclusivamente al 100% una seconda casa, oltre all’abitazione principale (esente IMU). La delibera IMU 2023 del comune in cui si trova l’immobile non risultava pubblicata entro il 28 ottobre sul MEF. L’IMU complessiva dovuta dal sig. Antonio su quell’immobile era di 11 euro. Quindi, inferiore all’importo minimo previsto dalla legge (12 euro). Pertanto, questi non ha versato. Successivamente al 28 ottobre 2023, ed entro il 15 gennaio 2024, la delibera IMU 2023 del comune viene pubblicata sul MEF. Supponiamo che tale delibera fissi l’importo minimo IMU in 10 euro. In tale ipotesi, il sig. Antonio dovrà procedere a versare i suoi 11 euro (senza sanzioni e interessi) entro il 29 febbraio 2024.
Riassumendo…
- la legge IMU stabilisce l’importo minimo a 12 euro
- il comune può, con delibera, stabilire un importo minimo diverso
- il possibile conguaglio IMU 2023, da pagarsi entro il 29 febbraio 20024, potrebbe avere i suoi impatti proprio su chi nel 2023 non ha versato l’importo minimo.